Errore revocatorio e cassazione della sentenza: la revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 22151 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. L’errore revocatorio non può essere invocato per censurare la valutazione di insindacabilità,> nel giudizio di legittimità, delle scelte discrezionali del giudice di merito in materia di prove, che costituisce autonoma ratio decidendi in grado di sorreggere da sola la pronuncia.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’azione di riscatto di un immobile rurale, esercitata da un proprietario e coltivatore diretto di fondi confinanti, avverso un contratto di compravendita stipulato tra gli alienanti e la ricorrente insieme ad altri acquirenti. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello della società acquirente per violazione dell’art. 345 c.p.c.
A seguito di un primo ricorso per cassazione, la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza, affermando che le contestazioni relative alla natura del negozio e alla contiguità dei fondi integravano una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente l’appello e, avverso tale decisione, la parte soccombente proponeva un secondo ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza. La stessa parte proponeva quindi revocazione avverso tale ordinanza, deducendo un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità del sesto motivo di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare l’ammissibilità del ricorso in revocazione, richiama i principi consolidati in materia di errore revocatorio delle proprie pronunce. In particolare, l’errore rilevante deve consistere in un’erronea percezione dei fatti di causa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024.
La Corte ritiene che la doglianza della ricorrente integri i presupposti dell’errore revocatorio, in quanto nel corpo del ricorso era effettivamente indicata l’istanza di prova non accolta, erroneamente ritenuta non indicata ai fini della valutazione di autosufficienza del motivo ex art. 366 n. 6 c.p.c.. Di conseguenza, la sentenza va caducata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per carenza del requisito di autosufficienza.
La fase rescissoria, tuttavia, porta a una diversa conclusione. L’errore revocatorio commesso non è in grado di incidere sulla ratio decidendi della pronuncia, che risulta supportata da plurime ragioni, non solo dalla erroneamente ritenuta non autosufficienza del motivo ma anche dalla ritenuta insindacabilità, nel giudizio di legittimità, della valutazione compiuta dal giudice di merito nel non accogliere il mezzo istruttorio.
La Corte precisa che tale profilo giuridico esula dall’ambito applicativo dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e non viene considerato dalla ricorrente come autonoma ratio decidendi in grado di sorreggere da sola la dichiarazione di inammissibilità. Inoltre, il precedente rinvio cassatorio aveva ad oggetto la mancata ammissione di deduzioni nuove in appello, non la decisività della richiesta di CTU, sulla quale non si era formato alcun principio di diritto.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione del diverso esito del giudizio nelle fasi rescindente e rescissoria.
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Nota della Redazione
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