Inammissibile l’appello incidentale tardivo su capo autonomo della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 19437 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, al quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; essa deve porsi in rapporto dialettico con il gravame principale, quale “risposta” a quest’ultimo. Non è sufficiente che l’impugnazione incidentale abbia ad oggetto un capo autonomo della sentenza, diverso da quello attinto dall’impugnazione principale, se manca tale relazione dialettica. L’interesse all’impugnazione di un capo della sentenza concernente le spese, relativo a un rapporto processuale distinto e autonomo rispetto a quello coinvolto dall’appello principale, sorge immediatamente dalla decisione di primo grado e non dall’altrui gravame.
Il Fatto
L’originario attore conveniva in giudizio il Condominio, una società e altri soggetti, tra cui il progettista, chiedendo l’arretramento di una fabbrica realizzata in violazione delle distanze e il risarcimento del danno. Il Condominio e un’altra convenuta chiamavano in causa il progettista e il direttore dei lavori, chiedendo la manleva. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda di manleva, compensando le spese.
La società e uno dei convenuti proponevano appello principale, mentre il progettista proponeva appello incidentale, limitatamente al capo sulle spese. La Corte di Appello accoglieva parzialmente l’appello principale e l’appello incidentale del progettista, condannando il Condominio e l’altra convenuta al rimborso delle spese del doppio grado in suo favore. Il Condominio ricorre per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello incidentale del progettista per tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Risulta provato che la sentenza di primo grado era stata notificata a tutte le parti in data 5.3.2019 e che da tale data decorreva il termine di 30 giorni per proporre appello. L’interesse del progettista all’impugnazione della decisione di prime cure non è sorto per effetto dell’appello principale proposto dalla società e dall’altro convenuto, ma è autonomo, poiché egli ha contestato la decisione del Tribunale limitatamente al capo sulle spese, in relazione al suo rapporto processuale con il Condominio e l’altra convenuta che lo avevano chiamato in causa.
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva di un capo autonomo è inammissibile se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. Tale principio si fonda sulla regola per cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando l’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, al quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza. La giurisprudenza richiede che l’impugnazione incidentale, anche se avente ad oggetto un capo autonomo, si ponga in rapporto dialettico con il gravame principale, la cui proposizione faccia sorgere nell’appellante incidentale l’interesse a contestare la decisione, quale “risposta” all’impugnazione principale.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva erroneamente applicato tale principio. L’appello principale della società e dell’altro convenuto aveva ad oggetto la statuizione di arretramento della fabbrica, ed era limitato al rapporto processuale tra questi e l’originario attore. L’appello incidentale del progettista aveva invece ad oggetto la sola statuizione di compensazione delle spese, relativa al diverso rapporto processuale tra lui e il Condominio, che lo aveva chiamato in causa. Tra le due relazioni processuali non sussiste alcun rapporto di dipendenza o interdipendenza, poiché sia gli appellanti principali sia il Condominio erano stati convenuti in prime cure dall’originario attore, trovandosi nella medesima posizione di convenuti. La contestazione della statuizione di arretramento non poteva coinvolgere il Condominio, che non aveva impugnato la decisione di arretramento né contestato il rigetto della domanda di manleva.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo. La Corte dichiara quindi inammissibile l’appello incidentale del progettista per tardività e cassa la sentenza impugnata, eliminando la statuizione di condanna alle spese. Poiché non è necessario alcun ulteriore accertamento di merito, la causa viene decisa nel merito, con condanna del progettista alla refusione delle spese di appello e di legittimità in favore del Condominio.
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Nota della Redazione
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