Compensi non deliberati e bancarotta: prelievi dell’amministratore e onere allegativo (Cass. pen. Sez. V n. 30526 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente spettantigli a titolo di compenso, in assenza di indicazione statutaria e di delibera assembleare, risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di bancarotta preferenziale, poiché il rapporto di immedesimazione organica non è assimilabile a un contratto d’opera né a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichi di per sé il credito per il lavoro prestato. Il diritto al compenso, ove riconosciuto, impone al giudice di merito di verificare la congruità del prelievo rispetto alla prestazione effettiva e alla sua funzionalizzazione all’interesse sociale. Ne deriva che il ricorso contro la condanna deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi idonei a dimostrare il diritto al compenso e la congruità delle somme prelevate.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Ravenna, ha ritenuto la ricorrente, legale rappresentante e socia illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancorata semplice, condannandola alla pena di giustizia. Nei confronti dell’altro imputato è stato dichiarato il non doversi procedere per morte.

Avverso la sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione sull’elemento materiale e su quello soggettivo del reato distrattivo, sulla qualificazione giuridica dei prelievi, sull’accertamento della distrazione di cespiti aziendali, sulla colpa grave nella bancarotta semplice e sul bilanciamento delle circostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla doppia conforme: l’esito coincidente dei due gradi consente la lettura congiunta delle sentenze, che si fondono in un unico corpo argomentativo, come affermato da Sez. II n. 37295 del 12.06.2019.

Sul primo e terzo motivo la Corte esclude che il diritto al compenso dell’amministratore discenda dall’art. 36 Cost., richiamando la giurisprudenza civile secondo cui l’amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario, non compreso tra quelli dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., come affermato da Sez. Un. n. 1545 del 20.01.2017. Il medesimo principio vale per l’amministratore di società di persone, non essendo il rapporto di immedesimazione organica assimilabile a un contratto d’opera o a un rapporto subordinato o parasubordinato (Sez. V n. 14010 del 12.02.2020). Solo un rapporto autonomo e parallelo, con attività estranee alle funzioni organiche, potrebbe giustificare il credito.

Da ciò la qualificazione dei prelievi come distrazione e non come bancarotta preferenziale. La Corte richiama Sez. V n. 36416 dell’11.05.2023, che onera il giudice di merito di verificare la congruità del compenso rispetto alla prestazione e all’interesse sociale, e Sez. V n. 49509 del 19.07.2017, che esige l’indicazione di dati di confronto. Nel caso concreto gli assunti sulla misura del compenso sono generici e non superano la soglia del giudizio di legittimità.

Sull’elemento soggettivo la Corte ribadisce che il dolo è generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni (Sez. Un. n. 22474 del 31.03.2016; Sez. V n. 38396 del 23.06.2017).

Sulla distrazione dei cespiti, la mancata dimostrazione della destinazione dei beni giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore (Sez. V n. 17228 del 17.01.2020; Sez. V n. 8260 del 22.09.2015). Sulla bancarotta semplice la colpa grave non è desumibile dalla sola omissione, ma la Corte territoriale ha indicato gli elementi da cui l’ha tratta. Il motivo sul bilanciamento delle circostanze è inammissibile, involgendo valutazione discrezionale di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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