Diritti di abitazione e uso del coniuge superstite nella successione testamentaria (Cass. civ. Sez. 2 n. 17995 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riconosciuti al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, cod. civ., si costituiscono automaticamente a titolo di legato ex lege anche nella successione testamentaria, ove il coniuge sia stato istituito erede universale con preterizione dei figli legittimari. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli, che possono essere chiamati a raccogliere l’intera eredità nella nuda proprietà, vedendo comunque intaccata la propria legittima. Il valore dei diritti di abitazione e di uso è computato sull’intero valore della piena proprietà della casa familiare, inclusa nel patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari, e non sulla sola quota dei figli. In assenza di specifica censura, il giudice d’appello non può modificare la decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di rimborso di spese di manutenzione, che restano dovuti dalla data degli esborsi sostenuti dal coniuge.
Il Fatto
La causa concerne la successione testamentaria di un soggetto che, con testamento olografo, aveva istituito erede universale il coniuge, preterendo i due figli. I figli proponevano domanda di riduzione dinanzi al Tribunale, il quale riconosceva al coniuge il diritto di abitazione e di uso sull’intero compendio immobiliare, valutato in misura pari alla metà del valore della piena proprietà, e, in applicazione dell’art. 540, comma 2, cod. civ., attribuiva ai figli l’intera nuda proprietà del compendio, integrando la quota del coniuge con i beni mobili per correggere una sovrastima del diritto di abitazione. Il giudice di primo grado condannava inoltre i figli al pagamento della metà delle somme spese dal coniuge per la manutenzione dell’immobile.
La Corte d’appello, adita con appello principale dal coniuge e incidentale dai figli, rigettava la censura sul calcolo dei diritti di abitazione, accoglieva il motivo concernente il rimborso delle spese di manutenzione, estendendolo all’intero ammontare, e rigettava l’appello incidentale. Avverso tale decisione il coniuge proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; i figli resistevano con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo del ricorso principale, con cui si sosteneva l’estensione alla successione testamentaria del principio delle Sezioni Unite n. 4847 del 2013, elaborato per la successione legittima, secondo cui i diritti del coniuge sulla casa familiare sono assimilabili al prelegato e non richiedono le imputazioni previste dall’art. 540 cod. civ. La fattispecie in esame riguarda invece una successione testamentaria con istituzione del coniuge unico erede e preterizione dei figli legittimari, disciplinata direttamente dalle norme cogenti in tema di successione necessaria, che includono il secondo comma dell’art. 540 cod. civ. Tale norma, anche letteralmente, contempla la possibilità che il coniuge, concorrendo con i figli, sia escluso dalla successione nella proprietà dei beni.
La Suprema Corte ha chiarito il meccanismo di imputazione dei diritti di abitazione e di uso, qualificati come legati ex lege che si acquistano automaticamente all’apertura della successione. Tali diritti sono sottratti dal relictum ereditario, ma non dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari, che comprende il valore della casa familiare in piena proprietà. I diritti del coniuge, in quanto posti a carico della disponibile, sono assimilati al legato testamentario con dispensa dall’imputazione ai sensi dell’art. 564, comma 2, cod. civ.; il loro valore capitale si somma alla quota riservata al coniuge in proprietà, il quale può aspirare ad averla nella sua interezza sugli altri beni. Solo quando il valore dei diritti supera la somma della disponibile e della quota di riserva del coniuge, l’eccedenza grava sulla legittima dei figli, che raccolgono l’intera eredità ma vedono comunque intaccata la propria quota di riserva.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti palesemente infondati. La tesi della ricorrente, secondo cui il diritto di abitazione avrebbe dovuto essere calcolato sulla sola quota dei figli e non sull’intero compendio, si fonda su un equivoco: i diritti del coniuge, acquistati a titolo di legato di specie, fanno parte del patrimonio di calcolo delle quote di riserva, ma non della massa sulla quale i legittimari concretano i propri diritti. I figli, calcolata la quota sulla totalità dell’asse comprensiva della piena proprietà della casa, la concretano su una massa più ristretta che include solo la nuda proprietà. Ne consegue che, quando il valore dei diritti eccede disponibile e legittima del coniuge, l’esclusione dalla successione nella proprietà è una conseguenza matematica inevitabile.
La Corte ha accolto il ricorso incidentale, rilevando che la Corte d’appello, ampliando la misura del rimborso delle spese di manutenzione, aveva modificato la decorrenza degli interessi, facendoli decorrere dalla domanda anziché dalla data degli esborsi, come stabilito dal primo giudice, in assenza di una specifica censura sul punto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al ricorso incidentale e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la Corte ha riconosciuto che gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data degli esborsi, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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