Disponibilità incondizionata all’uso delle armi e requisiti del concorso venatorio (Cons. Stato n. 9375 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che impone al candidato di dichiarare la disponibilità incondizionata e irrevocabile all’uso delle armi, anche verso animali pericolosi oggetto di eradicazione o contenimento, integra un requisito di partecipazione e va letta in correlazione con il requisito generale di non essere obiettore di coscienza né contrario al porto o all’uso delle armi. La sua natura immediatamente escludente impone l’onere di contestazione tempestiva, non essendo ammessa l’impugnazione differita all’esito della procedura. La tardiva impugnazione della clausola preclude anche la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che costituisce emendatio libelli in riduzione dell’originaria domanda di annullamento e ne presuppone la ricevibilità. È inammissibile, per difetto di interesse attuale e concreto, la richiesta di accertamento di principio finalizzata a orientare future procedure concorsuali.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per esami indetto dalla Città Metropolitana di Venezia per l’assunzione di agenti di polizia ittico-venatoria. L’amministrazione lo escludeva dalla procedura per la mancanza del requisito di cui al punto 8 del bando, che richiedeva di non essere obiettore di coscienza né contrario al porto o all’uso delle armi, valorizzando la dichiarazione resa ai sensi del punto 17 del bando, con cui il candidato aveva manifestato la non disponibilità incondizionata e irrevocabile all’uso delle armi.
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Veneto l’esclusione e le clausole del bando. Il primo giudice respingeva i primi due motivi, riteneva tardiva la contestazione della clausola e, nel merito, la reputava legittima in ragione delle esigenze di contenimento e abbattimento della fauna selvatica previste dai piani regionali. Proponeva appello il candidato escluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità della memoria di discussione dell’amministrazione, depositata oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza. Richiamando la costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 9240 del 2024; sez. V, n. 9613 del 2024), il Consiglio di Stato qualifica i termini dell’art. 73 cod. proc. amm. come perentori e dichiara inutilizzabile la memoria tardiva.
Nel merito, il primo motivo è respinto. La dichiarazione di cui al punto 17 va letta in correlazione con il requisito del punto 8, applicando i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., che impongono di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. La ratio della prescrizione risiede nelle mansioni, anche non esclusive, della polizia venatoria, chiamata ad attuare i piani regionali adottati ai sensi della legge n. 157/1992, e nell’esigenza di scongiurare che convinzioni personali del dipendente ostacolino l’esecuzione dei programmi di contenimento. L’esclusione è dunque corretta.
Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità della domanda di accertamento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Poiché la clausola è immediatamente escludente, il candidato era onerato di impugnarla subito, senza attendere l’esito della procedura, secondo i principi di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2018. La richiesta di accertamento si configura come emendatio libelli in riduzione, che presuppone la ricevibilità dell’originaria domanda di annullamento, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2022.
Il Collegio esclude inoltre che l’interesse possa fondarsi su un accertamento di principio per future procedure, richiamando Corte cost. n. 271 del 2019: l’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale. Il secondo motivo è altresì inammissibile per violazione del divieto dei nova ex art. 104 cod. proc. amm., essendo il profilo dell’obiezione di coscienza dedotto per la prima volta in appello. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo il primo giudice correttamente riferito il principio della par condicio alla clausola del bando.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole