Revisione prezzi appalti pre-2023 ammessa solo se prevista nei documenti di gara (Cons. Stato n. 7779 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni dell’art. 106, comma 1, lett. a), cioè quando sia prevista nei documenti di gara iniziali con clausole chiare, precise e inequivocabili e non alteri la natura generale del contratto. Non sono applicabili in via analogica le norme speciali emergenziali né la revisione introdotta dall’art. 60 d.lgs. n. 36/2023, priva di efficacia retroattiva. Le modifiche contrattuali dell’art. 106, comma 2, e comma 1, lett. c) rispondono alla finalità di regolare lo ius variandi della stazione appaltante a tutela della concorrenza e presuppongono un’iniziativa della committenza: non attribuiscono all’appaltatore una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo alla rinegoziazione. Il rinvio al codice civile dell’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 non è praticabile dove la materia sia espressamente disciplinata e non consente di ricavare un generale obbligo di rinegoziazione, restando disponibile il rimedio dell’art. 1467 cod. civ.

Il Fatto

Una società risultava aggiudicataria del servizio di vitto dei detenuti presso un provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Eseguito il servizio in regime di esecuzione anticipata dal maggio 2022 e stipulato il contratto nel luglio 2022, l’aggiudicazione veniva annullata con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, con subentro di altro operatore dal settembre 2023.

La società presentava istanza di revisione dei prezzi e di adeguamento delle condizioni contrattuali, calcolando la variazione dell’indice ISTAT nel periodo tra la stipula e la domanda. L’amministrazione negava l’istanza per assenza dei presupposti dell’art. 106, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e per mancanza di clausola revisionale. Il TAR Lazio rigettava il ricorso; la società appellava articolando dieci motivi, tra cui la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che molte censure coincidono con quelle esaminate nella sentenza della Sezione n. 9212 del 2024, le cui statuizioni integralmente condivide. Su questa base ritiene infondato il primo motivo: in mancanza di apposita previsione contrattuale, è infondata la pretesa che l’amministrazione dovesse avviare un’istruttoria per accertare i presupposti del compenso revisionale.

Il secondo motivo è respinto per il difetto dei presupposti dell’art. 106, comma 2. Il valore delle modifiche va accertato sul valore complessivo netto delle stesse e la norma pone un limite oggettivo, vietando le modifiche che alterino la natura complessiva del contratto. Quanto al richiamo all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015, la Corte lo reputa inapplicabile: la gara è stata indetta da un provveditorato che non rientra tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 d.l. n. 66/2014. Ne consegue l’infondatezza della tesi dell’inserzione automatica della clausola, poiché l’art. 1339 cod. civ. presuppone una norma imperativa che consenta l’integrazione ex lege.

La Corte sottolinea che le modifiche dell’art. 106, comma 2, e comma 1, lett. c) perseguono una finalità regolatrice dei poteri della committenza, del tutto distinta dal riequilibrio contrattuale: unica titolare del potere di modifica è l’amministrazione, mentre all’appaltatore spetta solo la facoltà di accettare. Esula quindi dall’ambito applicativo dell’art. 106 l’iniziativa dell’appaltatore volta a ottenere la modifica di prezzi non più remunerativi.

Il quinto motivo è infondato perché il rinvio al codice civile opera solo per quanto non espressamente previsto e la disciplina dell’art. 106, comma 1, lett. a) è norma speciale che deroga all’art. 1664 cod. civ.. Né la buona fede ex art. 1375 né l’integrazione secondo equità ex art. 1374 cod. civ. impongono obblighi di rinegoziazione non previsti, poiché la regola è la risoluzione e non la conservazione del contratto. Il rimedio dell’art. 9 d.lgs. n. 36/2023 non ha portata retroattiva. Nessuna disparità di trattamento sussiste, avendo l’amministrazione applicato la legge senza margini discrezionali. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 1, lett. a) è manifestamente infondata, attenendo alla discrezionalità del legislatore e residuando la tutela dell’art. 1467 cod. civ. L’appello è respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

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