Ne bis in idem e improcedibilità per caducazione degli atti esecutivi (TAR Lazio n. 15656 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le domande di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e di condanna al risarcimento del danno, già articolate e decise con sentenza del giudice d’appello, sono inammissibili dinanzi al giudice di primo grado in virtù del principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 1, c.p.a. La domanda di annullamento degli atti con cui l’amministrazione ha dato esecuzione a una sentenza di primo grado è improcedibile per carenza di interesse quando tale sentenza sia stata parzialmente riformata dal giudice d’appello, operando il meccanismo dell’effetto espansivo esterno del giudicato ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. La riforma del presupposto giustificativo caduca in parte qua gli atti esecutivi e impone all’amministrazione il dovere di rideterminarsi in coerenza con le statuizioni del giudice d’appello.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’arruolamento nella Polizia Penitenziaria, indetto con decreto interministeriale del 12 novembre 1996, ed è stato escluso perché ritenuto privo dei requisiti di partecipazione. Due distinti provvedimenti di esclusione sono stati annullati con sentenze TAR Lazio, I-quater, n. 5583 e n. 5729 del 2013. La vicenda è proseguita con due ricorsi del 2015, definiti con le sentenze TAR Lazio, V, n. 11732 e n. 11734 del 2022, che hanno parzialmente accolto, rispettivamente, la domanda di ricostruzione della carriera e quella risarcitoria.

In esecuzione della sentenza n. 11732/2022, il Ministero ha adottato il decreto del 5 aprile 2023, notificato il 18 aprile 2023, di ricostruzione giuridica ed economica della carriera per il periodo dal 14 maggio 2001 al 12 marzo 2003, e il successivo provvedimento del 13 settembre 2023 di rettifica delle promozioni. Il ricorrente ha impugnato entrambi nella parte in cui non hanno riconosciuto l’anzianità e la retrodatazione dalla data di assunzione che sarebbe spettata in assenza dell’esclusione illegittima, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla ricostruzione e il risarcimento del danno. Nelle more, il Consiglio di Stato, VI, n. 9084 del 2025 ha parzialmente accolto gli appelli, riconoscendo la sola decorrenza giuridica dell’assunzione dalla data di ammissione al corso degli altri candidati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, a verbale, possibili profili di inammissibilità e improcedibilità del gravame alla luce delle statuizioni del giudice d’appello. Le domande con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera e la condanna al risarcimento del danno sono state dichiarate inammissibili: si tratta di domande giàarticolate nei giudizi definiti con la sentenza Cons. Stato, VI, n. 9084 del 2025, sulle quali il Tribunale non può pronunciarsi nuovamente.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa controversia. La regola è applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a., perché esprime esigenze comuni a ogni ordinamento processuale: prevenire l’inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, IV, n. 1763 del 2022, Cons. Stato, V, n. 1558 del 2015 e TAR Lazio, I-quater, n. 11287 del 2022.

La domanda di annullamento dei provvedimenti del 2023 è stata invece dichiarata improcedibile. Gli atti impugnati trovavano il loro espresso, immediato e diretto fondamento nella sentenza n. 11732/2022 e si ponevano come necessaria conseguenza della stessa, quali atti esecutivi. Poiché tale sentenza è stata in parte riformata in melius per il ricorrente dal giudice d’appello, gli atti esecutivi sono da ritenersi già caducati in parte qua per effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, c.p.a..

Le statuizioni del giudice d’appello impongono alla pubblica amministrazione il dovere di rideterminarsi sulla ricostruzione della carriera, riconoscendo la decorrenza degli effetti giuridici e la retrodatazione dell’assunzione anche ai fini degli avanzamenti di carriera. La caducazione degli atti esecutivi rende quindi la domanda di annullamento priva di interesse. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza n. 9084/2025, ove non vi abbia già provveduto.

Il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese, considerata l’adozione dei provvedimenti impugnati in coerente esecuzione di una sentenza di primo grado poi in parte riformata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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