Riciclaggio dell’autovettura provento di furto con alterazione del telaio (Cass. pen. Sez. II n. 4435 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi compie operazioni — quali la sostituzione del numero di telaio, della targa originaria, della centralina elettronica e del cambio — idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del veicolo. La disponibilità del bene, desumibile dalla presenza dell’imputato al momento del sequestro e dalla sua persistente relazione con l’autovettura, non è esclusa dalla mera circostanza che un terzo ne abbia l’uso quotidiano. È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una mera “rilettura” degli elementi fattuali, anziché un reale travisamento della prova, essendo la valutazione di merito riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mancata ammissione dell’esame dell’imputato in appello non configura violazione di legge se la richiesta non è stata formulata in primo grado, attesa la natura eccezionale della rinnovazione istruttoria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di riciclaggio di un’autovettura provento di furto. L’uomo aveva acquistato un veicolo incidentato e non riparabile, privo di centralina elettronica; successivamente, in sede di controllo amministrativo, la stessa autovettura — recante la targa del mezzo incidentato — risultava montare il motore di un’altra vettura, rubata circa un mese dopo l’acquisto, con numero di telaio alterato e centraline di provenienza non accertabile.
L’imputato, al momento dell’acquisto e della stipula del contratto di assicurazione, aveva fornito un indirizzo e recapiti telefonici rivelatisi inesistenti ed era presente, insieme a un’altra persona, nel momento in cui il veicolo era stato sottoposto a sequestro presso una carrozzeria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, relativo alla riferibilità del telaio alla vettura provento di furto, la Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse fornito un percorso argomentativo esente da vizi logici, adeguatamente motivando sulla base della presenza del motore dell’autovettura rubata e dell’alterazione del numero di telaio. La prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità, trattandosi di una mera rilettura di elementi fattuali riservata al giudice di merito, con richiamo a Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone.
In relazione all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica, non confrontandosi la difesa con le circostanze valorizzate dai giudici di merito: la fornitura di indirizzi e recapiti inesistenti, finalizzata a non farsi rintracciare, e la presenza dell’imputato all’atto del controllo e del sequestro. Tali elementi erano stati correttamente posti a fondamento della prova del dolo di riciclaggio.
La Corte ha poi escluso la configurabilità del favoreggiamento reale o della ricettazione, rilevando come l’imputato non avesse mai perduto la disponibilità del bene, al quale erano stati sostituiti il telaio, la targa e la centralina, e nessun elemento fosse stato addotto per desumere una possibile partecipazione al furto presupposto.
Quanto alla dedotta omissione delle formalità di apertura del dibattimento in primo grado, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non previamente dedotta come motivo di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né era stata richiesta l’ammissione di ufficio dell’esame dell’imputato ex art. 507 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria in appello ha carattere eccezionale, citando Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci.
Infine, la Corte ha ritenuto insindacabile la motivazione in ordine alla recidiva, fondata sulla condanna del 2008 per reati contro il patrimonio e sulla pervicacia nel crimine, e al diniego delle attenuanti generiche, correttamente motivato con l’assenza di elementi positivi, richiamando Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 e Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015. Inammissibile per carenza d’interesse è stata ritenuta la censura sull’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non applicabile al furto di autovettura esposta alla pubblica fede, punito ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. con pena massima di sei anni, superiore alla soglia di cinque anni richiesta dalla norma.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso