Polizza non disdetta e blocco conto: competenza ABF e oneri probatori (ABF Collegio di Milano n. 1104 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie devolute all’ABF, la competenza temporale dell’Arbitro è delimitata dalla disciplina delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: dal 1° ottobre 2022 possono essere sottoposte all’ABF le controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso. Ne consegue l’inammissibilità per incompetenza temporale della domanda che investa un comportamento omissivo risalente a circa nove anni prima del deposito. Sul piano sostanziale, la domanda risarcitoria per mancata attivazione di una estensione assicurativa presuppone la prova della conclusione del contratto di estensione e del pagamento del relativo premio: in loro assenza, la pretesa è infondata nel merito. Parimenti, il temporaneo blocco del conto derivante da un addebito su saldo insufficiente, ripristinato in tempi rapidi, non integra di per sé un comportamento scorretto né un danno risarcibile.
Il Fatto
La ricorrente, cliente dell’intermediario con rapporti bancari a far data dal 1999, lamentava molteplici profili di scorrettezza. In primo luogo contestava di non aver mai ricevuto la documentazione relativa alle polizze e di essere stata costretta a pagare, dal 2016 al 2025, il premio annuo di circa € 180,00 per una polizza collegata a un immobile venduto a fine 2016 e a un mutuo ormai estinto. Riferiva inoltre di aver disdetto la polizza nel febbraio 2025, dopo aver scoperto, in occasione di un furto con scasso, che la banca non aveva attivato la copertura per tale rischio.
Deduceva poi il blocco del conto corrente, contestando la genericità di un sollecito di pagamento di € 1.220,00 e il mancato rispetto di un accordo di sospensione del mutuo. Chiedeva l’accertamento della scorrettezza dell’operato dell’intermediario e la condanna al risarcimento di € 20.000,00 per i danni da furto non coperti e di € 1.800,00 per i premi pagati, oltre alle spese legali. L’intermediario ricostruiva analiticamente i rapporti e contestava ogni doglianza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato tre distinte questioni. Quanto alla pretesa restituzione dei premi pagati dal 2016 al 2025 per la polizza stipulata nel 2012, la doglianza presupponeva l’accertamento di un comportamento omissivo dell’intermediario, consistente nel mancato avviso circa la necessità di disdettare la polizza in occasione della vendita dell’immobile nel 2016-2017. Poiché il ricorso era stato depositato il 17.09.2025, il Collegio ha rilevato che, ai sensi della disciplina sulla competenza temporale contenuta nelle Disposizioni richiamate, la domanda si riferiva a comportamenti risalenti a circa nove anni prima ed era pertanto inammissibile per incompetenza temporale.
Sulla mancata attivazione dell’estensione del rischio furto della polizza collegata al mutuo del 2017, il Collegio ha osservato che dalla documentazione emergeva come la polizza in essere non comprendesse tale rischio. Sebbene vi fossero stati contatti preliminari e uno scambio di email con un preventivo, non risultava provata la conclusione del contratto di estensione né il pagamento del relativo premio. Il bonifico di € 150,00 richiamato dalla ricorrente non era riferibile alla polizza, risultando effettuato a favore di una persona fisica. In mancanza di prova, la domanda risarcitoria era infondata nel merito.
Quanto al blocco del conto nel maggio 2025, il Collegio ha ravvisato profili di contraddittorietà nella prospettazione della ricorrente, che da un lato assumeva di aver ricevuto un sollecito generico e dall’altro negava di aver ricevuto comunicazioni utili. Dalle controdeduzioni emergeva che il blocco era derivato dall’addebito di una rata in presenza di saldo insufficiente e che l’operatività era stata ripristinata in tempi rapidi: non risultava provato un comportamento scorretto né un danno concreto.
Sulle ulteriori doglianze in materia di obblighi informativi e di rendiconto ex art. 117 TUB e art. 119 TUB, dagli atti risultavano riscontri forniti dall’intermediario, sicché non si ravvisavano violazioni idonee a fondare l’accoglimento. Le domande di rimborso delle spese legali, prive di adeguata prova, restavano assorbite. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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