Esecuzione del decreto ex legge Pinto: commissario ad acta senza compenso (TAR Puglia n. 352 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo, emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata. Esso è pertanto titolo idoneo all’esecuzione in sede di ottemperanza, una volta notificato alla pubblica amministrazione e decorso inutilmente il termine per il ricorso per cassazione ex art. 327 cod. proc. civ.. La mancata esecuzione entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 legittima l’ordine di adempimento e la nomina del commissario ad acta. Al commissario non spetta compenso, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate in atti, oltre spese di lite. Il decreto veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi su quel provvedimento, non opposto e divenuto definitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale, confermando la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello, infatti, possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata. Esso è stato notificato al Ministero e avverso lo stesso non è stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato.

Sul piano sostanziale, il giudice verifica il rispetto della procedura dettata dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, senza che il pagamento sia stato eseguito. Ne deriva l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, includendo le spese vive successive al decreto per il giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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