Estinzione anticipata cessione del quinto costo ammortizzato pretese irrisorie (ABF Collegio di Bari n. 3619 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata segue i criteri indicati in contratto e, in difetto di diversa determinazione, il criterio del costo ammortizzato previsto dall’art. 125-sexies T.U.B.. Il consumatore non ha diritto a un rimborso calcolato secondo il diverso criterio della proporzionalità lineare quando il contratto rechi l’indicazione del criterio applicabile e il piano di ammortamento sottoscritto evidenzi la quota degli oneri rimborsabili. Le pretese residue di importo inferiore a dieci euro, risultato della sola rideterminazione dei conteggi, non sono meritevoli di tutela per difetto di interesse ad agire.

Il Fatto

Un consumatore stipula in data 18.09.2023 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Il finanziamento viene estinto anticipatamente alla ventiduesima rata, con emissione del conteggio estintivo al 31.08.2025. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, il ricorrente adisce l’Arbitro chiedendo il rimborso di € 362,11 a titolo di spese di istruttoria e costi di intermediazione non maturati, calcolati secondo il criterio pro-rata temporis e al netto di quanto già restituito, oltre agli interessi legali.

L’intermediario si oppone, richiamando l’art. 10.1 delle condizioni generali che prevede la riduzione proporzionale secondo il costo ammortizzato ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., e afferma di aver già rimborsato complessivamente € 2.813,74 (€ 500,00 di istruttoria e € 3.388,80 di intermediazione). In via subordinata chiede di decurtare tale importo da quanto eventualmente riconosciuto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla successione normativa. Il contratto è stato concluso dopo l’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021), convertito con legge n. 106 del 23.07.2021, che ha riscritto l’art. 125-sexies T.U.B.. La nuova formulazione impone ai contratti di credito di indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale di interessi e altri costi, specificando se trovi applicazione la proporzionalità lineare o il costo ammortizzato; in mancanza di diversa indicazione, si applica quest’ultimo.

Su questa base il Collegio ritiene di aderire all’orientamento arbitrale condiviso: in difetto di determinazione contrattuale del criterio praticabile, opera il criterio finanziario residuale del costo ammortizzato, richiamando sul punto le decisioni del Collegio di Bari n. 7212/2025 e del Collegio di Napoli n. 4443/2025. Nel caso concreto il contratto contiene espressamente l’indicazione del criterio e risulta prodotto in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Il Collegio verifica quindi la congruità del rimborso operato in sede di conteggio estintivo. L’importo restituito dall’intermediario rispetta la “quota oneri rimborsabili” prevista nel piano di ammortamento sottoscritto, sicché il criterio applicato risulta coerente con la disciplina richiamata. Ciò esclude la fondatezza della pretesa del ricorrente, che era stata costruita sul diverso parametro del pro-rata temporis.

Quanto al residuo ancora spettante, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali sulle pretese irrisorie, di importo inferiore a € 10,00. Tali poste non sono meritevoli di tutela quando rappresentano la pretesa originariamente azionata, perché il ricorrente deve ritenersi privo dell’interesse ad agire; né quando costituiscono il risultato residuo delle pretese avanzate, per effetto di rimborsi intervenuti in corso di procedura (vengono citate, ex multis, Collegio di Torino n. 9100/2024 e Collegio di Palermo n. 7527/2024).

Su queste basi il Collegio non accoglie il ricorso, confermando la correttezza del conteggio dell’intermediario e l’assenza di un interesse tutelabile alla residua differenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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