Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi recurring e oneri assicurativi (ABF Collegio di Palermo n. 3479 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies del TUB va interpretato in conformità alla sentenza Lexitor della Corte di giustizia UE: il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, secondo il criterio integrativo elaborato dal Collegio di Coordinamento. Restano fermi gli orientamenti consolidati per i costi recurring e per gli oneri assicurativi. Il premio della polizza che l’intermediario ha stipulato a proprie spese a protezione del proprio credito non è oggetto di ripetizione, salvo che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa verso il cliente. La declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto Sostegni-bis non ha inciso su tali principi, confermati dalla conversione del d.l. n. 104/2023.

Il Fatto

Il ricorrente aveva estinto anticipatamente, nel corso del 2025 e in corrispondenza della rata n. 84, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Chiedeva all’ABF il rimborso della quota di oneri e costi assicurativi non maturati, oltre agli interessi legali, senza quantificare la pretesa né indicare la decorrenza. Domandava inoltre, in via generica, la restituzione delle eventuali quote trattenute dall’intermediario dopo l’estinzione.

L’intermediario si opponeva. Sosteneva di avere già stornato gli interessi nominali sulle rate a scadere e parte delle spese fisse e delle commissioni accessorie, per complessivi € 44,38, applicando la curva degli interessi. Quanto alle polizze premorienza e perdita di impiego, rilevava di averle stipulate in qualità di beneficiario e a proprie spese, sicché il premio non costituirebbe componente di costo del finanziamento. In riscontro al reclamo aveva altresì rimborsato la rata versata in eccedenza di € 270,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, che aveva differenziato la disciplina dei contratti stipulati prima e dopo l’entrata in vigore della novella. Richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alle parole relative alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.

La Consulta, osserva il Collegio, ha chiarito che già prima dell’intervento legislativo del 2021 l’interpretazione dell’art. 125-sexies del TUB conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem, ma oltre che possibile doverosa. Da ciò deriva la perdurante vigenza dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati.

Tali approdi restano invariati anche dopo la conversione del d.l. n. 104/2023, il cui art. 27 ha riscritto il comma 2 dell’art. 11-octies richiamando espressamente il rispetto del diritto dell’Unione europea e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, con esclusione delle imposte dalla riduzione.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio rileva che gli oneri non maturati risultano già rimborsati dall’intermediario sulla base della descrizione delle attività remunerate. Quanto agli oneri assicurativi, il finanziamento è assistito, in virtù del d.P.R. n. 180/1950, da assicurazione per premorienza e perdita di impiego stipulata dalla banca per conto proprio. Richiamando i Collegi di Coordinamento nn. 13305/2018 e 13306/2018 e la decisione del Collegio di Palermo n. 11508/2025, il Collegio afferma che, nell’assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito, il cliente non ha diritto ad alcuna ripetizione, salvo che l’assicuratore abbia esercitato la rivalsa. Nel caso di specie tale rivalsa non è provata.

Infine, sulla domanda di restituzione delle quote di ammortamento, l’intermediario ha confermato di aver trattenuto una rata di € 270,00 e di averla rimborsata; circostanza non contestata dal ricorrente, che non ha depositato memoria di replica. Il Collegio, considerati i rimborsi già ricevuti, ritiene pertanto che non spetti alcun ulteriore importo e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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