Truffa telefonica e bonifici istantanei disposti allo sportello: la banca non risponde (ABF Collegio di Torino n. 347 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, devono considerarsi autorizzate e non sono soggette al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in tale fattispecie i bonifici disposti dal cliente allo sportello seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di compiere una transazione. Esclusa la disciplina speciale, il Collegio può comunque valutare la condotta dell’intermediario secondo il diritto comune e, in particolare, l’art. 1218 c.c., verificando una eventuale responsabilità concorrente del PSP. Ove l’operatore di filiale abbia rilevato l’anomalia dell’operazione e l’abbia segnalata al cliente, che abbia tuttavia insistito per l’esecuzione, la colpa grave del ricorrente esclude la responsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente e cointestataria di un secondo conto presso la medesima filiale, riferisce di avere ricevuto telefonate provenienti dal numero dell’intermediario. Un sedicente operatore bancario le prospettava presunti problemi di sicurezza sui conti e l’urgenza di recarsi in filiale per operazioni di “messa in sicurezza”, chiedendole di effettuare alcuni bonifici per individuare un impiegato infedele.
In due giornate la ricorrente disponeva così tre bonifici istantanei allo sportello: due da € 6.000,00 e uno da € 5.900,00, per un totale di € 17.900,00, a favore di soggetti sconosciuti e con causali generiche. Accortasi della truffa solo dopo alcuni giorni, presentava denuncia ai Carabinieri, disconosceva i bonifici e richiedeva il rimborso, domandando al Collegio di accertare la responsabilità dell’intermediario per omessa attivazione di presidi a fronte di operazioni manifestamente anomale.
La motivazione del Collegio
La questione dirimente è individuata nel fatto, incontrovertibile e confermato dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, che le operazioni sono state personalmente disposte allo sportello. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità della PSD2. Vi rientrano anche le operazioni compiute seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le c.d. operazioni “sottodettatura”.
Esclusa l’applicazione della disciplina speciale, il Collegio si riserva di valutare i fatti secondo il diritto comune, in particolare l’art. 1218 c.c., per verificare un’eventuale responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento sulla base delle evidenze disponibili.
Su questo terreno il ricorso non supera la verifica. Dalle dichiarazioni dell’intermediario emerge che l’operatore di filiale ha diligentemente rilevato l’anomalia del bonifico e ha immediatamente espresso i propri timori alla ricorrente. Quest’ultima, però, ha insistito per l’esecuzione della transazione senza spiegare l’effettiva dinamica degli eventi: una spiegazione che, osserva il Collegio, avrebbe senz’altro evitato il perfezionamento della truffa.
A fronte di una colpa grave della ricorrente, dunque, non è rinvenibile alcuna colpa in capo all’intermediario. Il ricorso non è accolto, con la conseguenza che le somme non vengono rimborsate.
Nota della Redazione
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