Diritto alla documentazione bancaria integrale senza oscuramenti ai sensi dell’art. 119 TUB (ABF Collegio di Palermo n. 3477 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente, e dei suoi eredi, di ottenere copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB impone all’intermediario la consegna integrale della stessa, senza omissioni né oscuramenti. Tale diritto non può essere limitato, derogato o compromesso da disposizioni interne dell’intermediario, né incontra limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta, ivi compresi i dati personali relativi a terzi. La richiesta, formulata in sede di repliche, di ottenere la documentazione “in chiaro“, priva di cancellazioni, non integra una nuova domanda ma la specificazione di quanto già chiesto con il ricorso, non essendo ammesso l’ampliamento della domanda iniziale oltre i termini perentori previsti dalle Disposizioni ABF.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di erede della madre deceduta il 03/02/2025, aveva inoltrato all’intermediario richiesta di documentazione relativa ai titoli aperti o chiusi negli ultimi anni. L’intermediario vi aveva dato seguito solo parzialmente. Dalla documentazione ricevuta risultava che, per il deposito a risparmio n. ***973, alla data del 30/06/2021 era presente un saldo positivo di oltre € 37.000,00, senza evidenza della successiva movimentazione. L’intermediario aveva comunicato la mancanza di alcuni movimenti, senza mai trasmetterli nonostante le reiterate richieste, compresa la pec di reclamo del 26/09/2025 rimasta non riscontrata.
Con il ricorso la cliente domandava l’accertamento del diritto a ottenere copia della documentazione relativa agli ultimi 6 anni del deposito a risparmio e a conoscere se e quando gli altri titoli fossero stati estinti. Costituendosi, l’intermediario chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo evaso la richiesta in sede di controdeduzioni, ricostruendo la movimentazione del libretto mediante la documentazione reperita.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario in sede di controrepliche. Questi sosteneva che la domanda di ottenere la documentazione senza cancellazioni fosse tardiva, perché proposta solo con le repliche e non con l’atto introduttivo, oltre che priva di previo reclamo. Le Disposizioni ABF, Sez. V, § 1, stabiliscono che entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni il cliente può trasmettere memoria di replica, restando preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.
Secondo l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, sono ammesse repliche volte a ribadire e puntualizzare le posizioni delle parti, purché sia assicurato il contraddittorio; sono invece inammissibili quelle finalizzate a introdurre domande nuove. Nel caso in esame, osserva il Collegio, l’originaria richiesta di documentazione presuppone che le informazioni fornite siano complete e prive di omissioni: la richiesta di documentazione senza cancellazioni non integra quindi una nuova domanda, ma la specificazione, peraltro ovvia, di quanto già chiesto con il ricorso. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, dall’analisi della documentazione prodotta in sede di controdeduzioni emerge che alcune informazioni risultano oscurate. La cliente aveva evidenziato che tali dati sono necessari per la ricostruzione dell’asse ereditario e che, essendo in corso un procedimento civile, i movimenti depennati potrebbero risultare rilevanti. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il diritto di ottenere copia della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB non può essere limitato o compromesso da disposizioni interne dell’intermediario, il cui comportamento risulta contrario alla norma e agli obblighi generali di correttezza e diligenza verso la clientela.
Il Collegio richiama inoltre la decisione del Collegio di Torino n. 4285/2024, secondo cui va ribadito l’obbligo di consegna della documentazione richiesta fatto salvo quanto già consegnato, e la decisione del Collegio di Roma n. 1542/2024, secondo cui il diritto derivante dall’art. 119 TUB non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione, compresi i dati personali relativi a terzi, neanche nelle forme di un parziale oscuramento. L’obbligo di fornire la documentazione non può quindi considerarsi esattamente adempiuto.
La domanda della ricorrente è dunque fondata e va accolta, avendo ella il diritto di ottenere la documentazione integrale, priva di omissioni o di oscuramenti. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta tale diritto e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso del contributo versato alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.