Truffa telefonica e bonifico disposto dal cliente: nessuna responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 2678 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’ordine di bonifico è impartito personalmente dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui al D. Lgs. n. 11/2010 e alla direttiva PSD2. Per le operazioni eseguite prima del 09/10/2025 l’intermediario non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato nel bonifico e il codice IBAN, sufficiente a individuare univocamente il destinatario; non è pertanto responsabile se il cliente abbia erroneamente riportato l’identificativo unico. La banca risponde secondo il diritto comune solo se emerga un apporto causale proprio alla frode.

Il Fatto

Il legale rappresentante di un’associazione riferisce di essere stato contattato da un sedicente operatore dell’intermediario, che lo avvertiva di prelievi in corso sul conto dell’ente, e poi da un interlocutore qualificatosi come appartenente alla Questura. Seguendo le istruzioni ricevute si recava presso la filiale di radicamento e disponeva un bonifico di € 21.200,00 verso un IBAN fornitogli per dettatura, che il truffatore gli aveva fatto credere a lui intestato.

Richiamato dal frodatore, annullava quel bonifico ed eseguiva un secondo bonifico istantaneo di pari importo verso il medesimo IBAN. Il reclamo e il tentativo di mediazione non sortivano esito; l’intermediario non aderiva alla procedura. Il ricorrente domanda la restituzione dell’importo e il rimborso delle spese, invocando la responsabilità della banca ex art. 1176 c.c. per omessa verifica della corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario.

La motivazione del Collegio

La difesa dell’intermediario richiama l’art. 24 del D. Lgs. n. 11/2010, secondo cui l’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico si considera correttamente eseguito quanto al beneficiario e al conto indicati, con esonero da responsabilità in caso di identificativo inesatto. Il Collegio muove però da un dato assorbente: è pacifico che l’operazione sia stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, caduto vittima del raggiro, ha personalmente disposto il bonifico allo sportello.

Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è posta in essere per intero dal pagatore, l’operazione stessa è autorizzata. Ne consegue che non viene in rilievo il regime delle operazioni non autorizzate e il Collegio non procede alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del D. Lgs. n. 11/2010.

Il Collegio esclude anche una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune: dalla documentazione in atti non emerge un apporto causale dell’intermediario alla frode. L’intermediario, informato della vicenda, attivava tempestivamente il recall del bonifico, che aveva esito negativo per la natura istantanea dell’operazione.

Sul punto specifico delle verifiche tra IBAN e nome del beneficiario, il Collegio richiama la decisione ABF n. 162/2017. Per le operazioni eseguite prima del 09/10/2025, come quella in esame, gli intermediari non sono tenuti a verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario e il codice IBAN indicato dal cliente, essendo quest’ultimo sufficiente a individuare univocamente il destinatario. Essi non sono quindi responsabili quando il cliente abbia erroneamente riportato l’identificativo unico.

Non si rinvengono pertanto i presupposti di un concorso di colpa dell’intermediario nella truffa patita dal ricorrente. La domanda di restituzione è respinta e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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