Estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto (ABF Collegio di Bari n. 3137 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso. I costi recurring si riducono secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione pattizia; i costi up front secondo il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, in assenza di diversa clausola. Gli oneri erariali non sono rimborsabili. L’intermediario è legittimato passivo anche per le somme girate a terzi, rientrando queste nel costo del credito soggetto a riduzione.
Il Fatto
Un consumatore aveva stipulato in data 12/04/2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31/05/2025. Rivoltosi all’Arbitro, chiedeva la condanna dell’intermediario al rimborso della quota non maturata dei costi del prestito, pari a € 2.390,85 al netto di quanto già restituito, oltre interessi legali dal reclamo e spese.
L’intermediario eccepiva la sospensione del procedimento per un rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dal Giudice di Pace di Palermo in un diverso giudizio, il difetto di legittimazione passiva per le commissioni di intermediazione, l’insussistenza di voci recurring rimborsabili, la non rimborsabilità dei costi assicurativi e il rischio di arricchimento senza causa. Chiedeva quindi la sospensione e, in subordine, il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di sospensione. Le vigenti Disposizioni ABF non prevedono ipotesi sospensive nel caso prospettato e non è configurabile una litispendenza in senso proprio, avendo il rinvio pregiudiziale riguardato un giudizio diverso, come già affermato da più Collegi territoriali.
Infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il consumatore chiede la restituzione di somme che assume indebitamente versate in sede di estinzione anticipata, per non essere stati conteggiati i rimborsi dovuti ex art. 125-sexies t.u.b.. Se l’assunto fosse fondato, sorgerebbe un obbligo restitutorio in capo a chi ha incassato. Il fatto che l’intermediario abbia girato a terzi parte delle somme resta irrilevante: si tratta di costi del credito riportati nel contratto e come tali soggetti a riduzione.
Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021. Richiama quindi l’orientamento consolidato: in assenza di chiara ripartizione tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i recurring si rimborsano in proporzione al numero delle rate residue; l’intermediario è tenuto al rimborso di tutte le voci, incluso il premio assicurativo.
Dopo la sentenza CGUE “Lexitor” dell’11.9.2019, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019 aveva affermato il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Tale orientamento era stato rimodulato dopo la modifica dell’art. 125-sexies t.u.b., ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». I Collegi hanno quindi dato continuità all’orientamento del 2019. Il quadro è stato confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.
Per i contratti anteriori, i criteri sono: proporzionalità lineare per i recurring; curva degli interessi per gli up front, in assenza di diversa previsione; non rimborsabilità degli oneri erariali. Applicandoli, il Collegio accerta la natura up front delle commissioni di attivazione e delle provvigioni all’intermediario e riconosce al ricorrente € 635,00, tenendo conto delle restituzioni già operate. Respinge invece la richiesta di restituzione degli interessi pro rata temporis, riconoscendo la correttezza dell’abbuono in conteggio estintivo secondo il piano di ammortamento alla francese, e quella delle spese di assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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