Cessione del quinto: rimborso costi up front e recurring in estinzione anticipata (ABF Collegio di Torino n. 2720 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, al consumatore compete il rimborso di tutti i costi non maturati secondo criteri distinti: il criterio proporzionale lineare per i costi recurring, che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, e il criterio della curva degli interessi per i costi up front, riferiti alla fase delle trattative e della formazione del contratto, salvo diversa previsione contrattuale. L’art. 125-sexies TUB, anche nel testo applicabile ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, va interpretato in senso conforme alla sentenza Lexitor della CGUE. Il conteggio estintivo pagato dal cliente non integra transazione o rinuncia alle restituzioni, in assenza di sottoscrizione. L’ABF è incompetente per materia a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio assicurativo non goduti.
Il Fatto
La parte ricorrente ha stipulato in data 10/09/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 30/4/2025 dopo il pagamento di 55 rate sulle 120 totali. Dopo aver esperito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 715,15, di cui € 270,27 a titolo di commissioni di rete distributiva ed € 444,88 a titolo di ulteriori commissioni.
In via subordinata il ricorrente ha invocato il criterio pro rata per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up front, oltre al rimborso di € 115,23 per commissioni di estinzione, alle spese legali, agli interessi legali e al contributo di € 20,00. L’intermediario ha eccepito la validità dell’art. 6-bis del d.P.R. 180/1950, la carenza di legittimazione passiva e l’avvenuta definizione del rapporto mediante il pagamento del conteggio estintivo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 125-sexies del TUB e dall’art. 11-octies del D.L. 73/2021. Per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 opera il secondo comma, come modificato dal D.L. 104/2023, che richiama il diritto dell’Unione europea come interpretato dalla CGUE. La Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha eliminato il richiamo alla normativa secondaria della Banca d’Italia. Ne deriva che anche la previgente formulazione dell’art. 125-sexies TUB va letta in senso conforme alla sentenza Lexitor (CGUE, causa C-383/18), come già indicato dal Collegio di coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019.
Su questa base il Collegio applica i criteri consolidati: pro rata temporis per i costi recurring e curva degli interessi per i costi up front. Quanto agli oneri assicurativi, ribadisce l’incompetenza per materia dell’Arbitro a sindacare il criterio contrattuale di rimborso dei ratei, salva la sua conoscibilità ex ante.
In via preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: l’obbligazione restitutoria grava sul soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, cioè l’intermediario che incassa il debito residuo dal conteggio estintivo. Rigetta anche l’eccezione di avvenuta transazione: i conteggi estintivi pagati dal cliente non valgono come rinuncia, tanto più in assenza di sottoscrizione, potendo le quietanze liberatorie assumere tale valore solo se rilasciate dopo l’estinzione.
Nel merito il Collegio qualifica le voci di costo: le commissioni a favore dell’intermediario seguono il criterio contrattuale della curva degli interessi (residuo € 608,60), mentre le commissioni di distribuzione, di natura up front, vanno rimborsate secondo la curva degli interessi nella misura di € 156,42. L’importo così calcolato non coincide con la pretesa del ricorrente, che aveva applicato il pro rata a tutte le voci. Il Collegio respinge la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza, generica e non provata, e quella di rimborso della penale per estinzione anticipata, non risultando priva di oggettiva giustificazione ai sensi dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB. Nega infine le spese legali, non indispensabili nei ricorsi all’Arbitro e in un contenzioso seriale con orientamenti consolidati.
Nota della Redazione
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