Estinzione anticipata del finanziamento: rimborso dei costi up-front e commissione di estinzione (ABF Collegio di Roma n. 4677 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte, che non sono soggette a riduzione. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, essa è dovuta entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, e il suo ammontare va commisurato all’importo rimborsato in anticipo al netto delle restituzioni dovute.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 20.01.2021 un contratto di finanziamento con cessione del quinto. A giugno 2025, in occasione della rata 51 su 120, il finanziamento veniva estinto anticipatamente. Il consumatore ha quindi adito l’Arbitro chiedendo l’equa restituzione degli oneri ex art. 125-sexies t.u.b., per complessivi euro 2.029,52, oltre alla restituzione della penale di anticipata estinzione di euro 233,21 e alle spese legali.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha sostenuto di aver correttamente rimborsato quanto dovuto per legge e contratto, escludendo la ripetibilità dei costi richiesti, e ha concluso per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. L’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, è stato interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, causa C-383/18, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico. Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro, con la decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto tale principio direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza.
Il Collegio ha poi dato conto della successione normativa: l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, con apposite disposizioni di diritto intertemporale per i contratti anteriori, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 2022 e poi sostituite dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023. Poiché il contratto in esame è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, al rimborso anticipato continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525 del 2019, fermo restando che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020: i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, quelli recurring secondo il pro rata temporis, salvo diversa clausola contrattuale comprensibile e proporzionata. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese di assistenza professionale, trattandosi di ricorso proponibile sulla base di semplici conteggi aritmetici. Applicando tali criteri, e qualificati i costi di istruttoria come recurring e quelli di intermediazione creditizia come up-front, il Collegio ha quantificato in euro 1.356,65 il rimborso ancora dovuto.
Sulla commissione di estinzione anticipata, richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/20 e n. 11679/21, il Collegio ha escluso le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo ex art. 125-sexies, comma 3, t.u.b., poiché la durata residua superava un anno e il debito residuo superava i 10.000 euro. Detratto il rimborso di euro 1.356,65 dall’importo rimborsato in anticipo di euro 23.321,01, la commissione massima applicabile è risultata pari a euro 219,64, con un’eccedenza dovuta di euro 13,57. Il Collegio ha quindi disposto il pagamento di euro 1.370,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto, oltre al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00.
Nota della Redazione
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