Contestazione suppletiva tardiva dell’aggravante del furto di energia e improcedibilità (Cass. pen. Sez. V n. 13305 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni sottratti destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa e non può ritenersi contestata in fatto qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante formule equivalenti. La contestazione suppletiva dell’aggravante ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen. non determina l’illegittimità della decisione del giudice che la ritenga tardiva rispetto al termine fissato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela, quando il pubblico ministero avrebbe potuto procedervi in una delle precedenti udienze, successive all’entrata in vigore delle modifiche alla procedibilità del furto. In tal caso la carenza di querela e l’insussistenza della procedibilità d’ufficio rendono il reato improcedibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di due imputate in relazione al reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il giudice di merito ha ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell’aggravante, intervenuta all’udienza del 10 aprile 2024, in quanto successiva alla scadenza del termine che l’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 aveva concesso alla persona offesa per proporre querela, senza che questa fosse stata presentata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, deducendo violazione di legge. Il ricorrente ha sostenuto che erroneamente il giudicante avrebbe considerato tardiva la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., riferita alla destinazione al pubblico servizio dell’energia sottratta, circostanza dalla quale sarebbe derivata la procedibilità d’ufficio del reato, già emergente in fatto dall’originaria imputazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo da un consolidato principio in tema di furto. La Corte ha ribadito che l’aggravante della destinazione dei beni a pubblico servizio ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res sottratta, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, nozione variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore.

Su questa base il Collegio ha escluso che l’aggravante potesse ritenersi contestata in fatto qualora nell’imputazione la destinazione al pubblico servizio non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante formule equivalenti. Il richiamo è al precedente Sez. V n. 32441 del 22.01.2024, che aveva già affermato il medesimo principio.

La Corte ha poi affrontato il profilo legato alla contestazione suppletiva. Il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione dell’aggravante ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen. all’udienza del 10 aprile 2024. Secondo la Sezione, l’illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione, una volta spirato il termine dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, ricorre esclusivamente nel caso in cui il titolare dell’azione penale, dopo l’entrata in vigore del decreto e prima della maturazione del termine, non abbia avuto occasione di effettuarla.

Nel caso concreto tale evenienza è stata esclusa. Il pubblico ministero avrebbe potuto procedere alla contestazione in una delle precedenti udienze, a partire da quella del 28 giugno 2023, già successiva all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto all’art. 624 cod. pen. in materia di procedibilità del furto e anche allo spirare del termine concesso alla persona offesa per proporre querela. L’inerzia dell’accusa ha dunque legittimato la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

Alla stregua di tali rilievi la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Trani.

Nota della Redazione

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