Memoria tardiva in cassazione e sospensione feriale del termine difensivo (Cass. pen. Sez. VII n. 36454 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il termine processuale per il deposito di memorie a sostegno dei motivi, ove scada durante il periodo di sospensione feriale compreso tra il 1 e il 31 agosto, è sospeso di diritto fino a tale ultima data. Ne consegue che la memoria trasmessa oltre il termine di quindici giorni liberi antecedenti all’udienza è tardiva e non può essere presa in considerazione dalla Corte. La notificazione eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. è legittima anche quando l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto derivi dalla temporanea assenza dell’imputato o dalla non agevole individuazione del luogo, senza che occorra indagare sulla sua irreperibilità. È infine inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che riproduca censure già vagliate dal giudice di merito senza critica argomentata della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente impugna con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Castrovillari per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Prima dell’udienza la difesa trasmette una memoria, depositata il 16 settembre 2026. Il ricorso si articola in due motivi: nullità della sentenza per violazione delle norme sulla notificazione del decreto introduttivo del giudizio e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare del deposito della memoria difensiva. Il termine per il deposito scadeva il 31 luglio 2026, dovendosi applicare la regola secondo cui, nel giudizio di cassazione, il termine per presentare motivi nuovi o memorie a sostegno dei motivi proposti, ove scada nel periodo di sospensione feriale, è sospeso di diritto sino al 31 agosto. Il richiamo è a Sez. 2, n. 47841 del 13/09/2019 e a Sez. 2, n. 1404 del 04/05/1966. La memoria, trasmessa il 16 settembre 2026, è dunque tardiva e resta estranea al giudizio di legittimità.

Passando ai motivi, il primo deduce la nullità della sentenza per vizi della notificazione del decreto introduttivo. La Corte lo ritiene espressione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite, richiamato attraverso Sez. I, n. 23880 del 2021 e Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017. L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura dell’art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo. Non occorre alcuna indagine attestante l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi dell’art. 157 cod. proc. pen..

Il secondo motivo, che prospetta manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, è dichiarato non deducibile in sede di legittimità. Esso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Le censure sono pertanto non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. Il riferimento è a Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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