Prescrizione in appello: obbligo di assoluzione nel merito (Cass. pen. Sez. II n. 36557 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili. Stante la presenza della parte civile, egli è tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Ove la sentenza d’appello, dopo l’iniziale declaratoria di prescrizione, abbia in concreto ricostruito l’insussistenza del fatto con parametri penalistici in sede civile, la Corte di cassazione annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza di condanna del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di due imputati in ordine al reato di truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen., revocando le statuizioni civili e le confische disposte, con restituzione dei beni.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 129, 530 e 578 cod. proc. pen. La Corte d’appello, pur dichiarando la prescrizione, aveva respinto la richiesta di assoluzione nel merito, senza considerare i principi delle Sezioni Unite Calpitano.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene al rapporto tra declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e obbligo di proscioglimento nel merito in presenza della parte civile. La Corte richiama il principio delle Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01, secondo cui il giudice d’appello non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma deve valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.

Il collegio osserva che nel caso concreto la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente quanto alla declaratoria di estinzione, con una enunciazione teorica dei principi applicabili e un’affermazione astratta sulla sussumibilità della condotta nell’imputazione, priva di ricostruzione specifica in fatto.

Nel valutare le statuizioni civili, invece, la Corte d’appello ha ricostruito l’assoluta estraneità dei ricorrenti quanto ai fatti ascritti, evidenziando l’insussistenza del fatto con parametri di giudizio penalistici. Ha ritenuto non dimostrata la condotta delittuosa e assorbita ogni considerazione sull’elemento soggettivo, revocando le statuizioni civili.

Da qui la contraddizione: dopo l’iniziale declaratoria di prescrizione, il giudice ha in concreto affrontato un giudizio sulla responsabilità agli effetti penali, con conclusioni refluite nella valutazione civile. La sentenza è dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Nulla per le spese di parte civile, non essendo la sentenza impugnata dalla parte civile e risultando la posizione coperta da giudicato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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