Furto del veicolo e seconde chiavi a bordo (Arbitro Assicurativo n. 870 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro il furto dell’autoveicolo, la clausola delle condizioni di polizza che, per il caso di furto totale, impone all’assicurato di fornire tutte le serie originali delle chiavi e dei congegni di chiusura "se non asportate con il veicolo" costituisce, nel suo tenore letterale, una clausola di esonero di responsabilità: essa presuppone la possibile presenza di una chiave nel veicolo e libera l’assicurato dalla riconsegna ove l’asportazione sia conseguenza del furto. Ne deriva che, in presenza di tale pattuizione, l’indagine sulla colpa grave ex art. 1900 cod. civ. perde rilievo dirimente e il diritto all’indennizzo va accertato secondo le condizioni espressamente concordate. Nell’interpretazione del contratto il primo criterio è il senso letterale delle parole, ricorrendosi ai canoni integrativi solo ove esso risulti ambiguo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’autovettura oggetto di furto, conveniva davanti all’Arbitro Assicurativo l’impresa che aveva negato l’indennizzo. Il diniego si fondava sull’art. 34 delle CGA, che esclude i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave, ravvisando la colpa grave nella circostanza che le seconde chiavi si trovassero all’interno del veicolo rubato. La ricorrente deduceva che le chiavi erano custodite in uno zainetto nel vano portabagagli e quindi non visibili né accessibili al ladro, e contestava la sproporzione della motivazione rispetto alle concrete circostanze.

Deduceva inoltre la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale e delle regole di condotta da parte dell’intermediario, non costituitosi, per non aver illustrato né consegnato le condizioni di polizza, e chiedeva la restituzione della quota premio non goduta per le garanzie accessorie. L’impresa insisteva sulla corretta applicazione dell’art. 34 e richiamava i criteri di liquidazione degli artt. 23, 36 e 20 delle CGA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dall’art. 1900, comma 1, cod. civ., che esclude l’obbligo dell’assicuratore per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave, e dall’art. 34 delle CGA, di identico tenore. Richiama quindi l’orientamento di legittimità secondo cui l’esclusione opera anche quando la condotta dell’assicurato non sia causa unica dell’evento, applicandosi il principio della condicio sine qua non temperato dalla regolarità causale (Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2024, n. 29229), e la decisione che ha ritenuto non necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola di esclusione per negligente custodia (Tribunale Nola, sez. I, 1 settembre 2021, n. 152).

Tali principi, però, non si applicano in modo automatico al caso concreto. Il Collegio rileva che il veicolo era parcheggiato su via pubblica in prossimità dell’ingresso di un bar ed era dotato di impianto di localizzazione GPS, senza che le parti dicano nulla sull’attivazione di tale presidio. Elemento però dirimente è quanto pattuito nell’art. 35 delle CGA, che per il furto totale impone all’assicurato di fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le serie originali delle chiavi e dei congegni di chiusura.

Secondo il Collegio il tenore letterale della pattuizione contiene una clausola di esonero: da un lato si ammette che le chiavi possano essere asportate a seguito del furto, dall’altro si libera l’assicurato dalla riconsegna ove di fatto impossibilitato. È dunque la clausola a risultare dirimente, e non l’indagine sull’assenza di colpa grave. Il Collegio richiama il criterio interpretativo dell’art. 1362 cod. civ., ribadito dalla Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2024, n. 29161, secondo cui il primo strumento è il senso letterale delle parole e solo l’ambiguità consente il ricorso ai canoni integrativi.

Quanto alla violazione degli obblighi informativi precontrattuali, il Collegio richiama la definizione di distribuzione dell’art. 106 CAP e i Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2018, nonché l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22437 del 2018 e n. 26724 del 2007: si tratta di norme di comportamento tutelabili sul piano risarcitorio, ma la ricorrente ha omesso una domanda specifica, con conseguente rigetto della doglianza. Analoga sorte per la mancata consegna della documentazione, non assistita da esplicita domanda. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con accertamento del diritto all’indennizzo secondo le condizioni di polizza; resta invece respinta la restituzione della quota premio non goduta, per difetto dei presupposti dell’art. 20 delle CGA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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