Errore revocatorio e valutazioni giuridiche della Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 1839 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395, comma 1°, n. 4), cod. proc. civ., proposto avverso le sentenze e le ordinanze della Corte di Cassazione che censuri la valutazione giuridica espressa dalla Corte, ancorché non condivisa, e non un errore di fatto percettivo. L’errore revocatorio consiste nella falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra la rappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e la supposizione del medesimo fatto posta a base della decisione, dovendo tale raffronto dar luogo a un contrasto in termini di esclusione reciproca. La falsa percezione di norme giuridiche, anche se indotta da errata percezione di precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, non dell’errore di fatto revocatorio. Tale errore deve riguardare gli atti interni del giudizio di legittimità e deve incidere unicamente sul provvedimento adottato dalla Corte medesima.
Il Fatto
Il Comune di Palermo aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, accogliendo le domande della società Mondello Immobiliare Italo-Belga SA, aveva dichiarato la risoluzione di un contratto di affitto di azienda e condannato l’affittuario alla restituzione del bene, comprensivo di un’area che l’ente assumeva di propria proprietà demaniale. La Corte distrettuale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo la posizione del Comune non incompatibile con l’accertato diritto alla restituzione, fondato su un’azione personale. Con l’ordinanza n. 15398/2025, la Cassazione aveva accolto, per quanto di ragione, il ricorso del Comune, affermando l’utilizzabilità dell’opposizione di terzo per contrastare l’efficacia riflessa del giudicato e rimettendo al giudice di rinvio la decisione sulla fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto. Avverso tale pronuncia la società Mondello ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto revocatorio in relazione ai capi accolti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sull’assunto che l’ordinanza impugnata avesse dato per presupposta la proprietà dell’area in capo al Comune, in contrasto con gli atti processuali asseritamente dimostrativi della proprietà della ricorrente. Con il primo motivo si censurava l’accoglimento del primo motivo di ricorso del Comune, inerente al capo con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo; con il secondo, l’accoglimento del terzo motivo, afferente al capo di rigetto nel merito dell’opposizione.
La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata non aveva compiuto alcun accertamento di fatto sull’effettiva esistenza della proprietà in capo all’ente, avendo rimesso al giudice di rinvio la decisione funzionale alla valutazione della fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto. L’ordinanza si era limitata a dichiarare errato il principio affermato dalla Corte d’Appello in tema di legittimazione attiva all’opposizione di terzo, basandosi unicamente sulla situazione giuridica soggettiva per come prospettata dall’ente pubblico, senza presupporne l’effettiva esistenza. Ha quindi escluso la sussistenza dell’errore di fatto percettivo, risultando superfluo il raffronto con la situazione proprietaria contraria, che secondo la ricorrente emergerebbe dagli atti.
Quanto alla dedotta inconferenza dei precedenti richiamati dall’ordinanza impugnata, la Corte ha precisato che è inammissibile il ricorso per revocazione per censurare le valutazioni giuridiche espresse dalla Suprema Corte, atteso che la falsa percezione di norme giuridiche integra gli estremi dell’error iuris, sia in caso di obliterazione delle norme, sia in caso di distorsione della loro effettiva portata. Ha inoltre osservato che la vigenza di precedenti risalenti non ne sminuisce la portata quando i principi in essi espressi non siano superati da quadri normativi sopravvenuti incompatibili o da contraria giurisprudenza più recente.
In relazione al terzo motivo di ricorso accolto, la Cassazione ha precisato che l’ordinanza impugnata non aveva affatto dato per accertata la proprietà del Comune, ma si era limitata a riconoscere la violazione del principio del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte distrettuale attribuito efficacia di giudicato a sentenze pronunciate in giudizi cui il Comune non aveva partecipato. L’ordinanza aveva rimesso al giudice di rinvio la pronuncia sull’esistenza della proprietà demaniale, da effettuarsi escludendo pregressi vincoli di giudicato non opponibili e interpretando la concessione del 1911 anche alla luce del regolamento edilizio comunale del 1889, in termini estranei al perimetro del giudizio di revocazione.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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