Servitù di passaggio su fondo intercluso: l’onere probatorio e la determinazione del percorso (Cass. civ. Sez. 2 n. 7886 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 cod. civ., il proprietario del fondo intercluso è tenuto a provare esclusivamente lo stato di interclusione del proprio fondo. Spetta, invece, al giudice di merito accertare e determinare il luogo di esercizio della servitù, contemperando il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente. La censura che prospetti un’erronea valutazione degli elementi probatori, ivi inclusa la consulenza tecnica d’ufficio, al fine di ottenere un diverso giudizio sull’interclusione è inammissibile in sede di legittimità. La motivazione della sentenza è viziata solo se totalmente mancante o meramente apparente, non essendo più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo, ritenuto intercluso, ha promosso azione per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 cod. civ. nei confronti dei proprietari del fondo confinante. Il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando l’attore per lite temeraria. La Corte d’appello ha parzialmente accolto l’impugnazione, riformando solo il capo relativo alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. Il proprietario del fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Con il primo, di natura plurima, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1051 cod. civ.. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, poiché la decisione sulla sussistenza dell’interclusione e sulla fattibilità delle opere per superare il dislivello interno al fondo costituisce un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La censura relativa all’esclusione dell’utilità della servitù per il conveniente uso del fondo è stata considerata generica, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale sullo stato di abbandono del fondo e sulla mancanza di prova del legame tra la servitù e lo sfruttamento dello stesso. Infondata è risultata, infine, la doglianza circa il criterio della via più breve e del minor danno, richiamando il principio per cui, ove la soluzione più conveniente riguardi il fondo di un terzo non in causa, il giudice deve rigettare la domanda, salvo il diritto di promuovere un nuovo giudizio.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione inesistente o apparente e all’ultrapetizione, è stato respinto. La Corte ha ricordato che, in seguito alla riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è configurabile solo quando questa sia totalmente mancante o meramente apparente, non essendo deducibile il semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la motivazione era presente e articolata. L’aver considerato la possibilità di un passaggio su fondo di terzi non integrava un vizio di ultrapetizione, costituendo una mera argomentazione sull’assenza di un presupposto dell’art. 1051, comma 2, cod. civ.
Il terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese per la difesa di più parti con un unico avvocato, è stato dichiarato inammissibile. La censura, pur prospettando un’errata applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, richiedeva una rinnovata verifica del fatto, accertato dai giudici di merito, circa la costituzione delle parti con due difensori. Tale indagine è riservata al giudice del merito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1051 c.c. – Passaggio coattivo
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso