Revoca d’ufficio della sospensione condizionale in appello fuori dai casi consentiti (Cass. pen. Sez. III n. 20960 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza diversa da quella impugnata, perché tale statuizione presuppone l’accertamento in fatto che le cause ostative fossero o meno documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio. Il potere officioso di revoca resta limitato alle ipotesi in cui le cause ostative non fossero documentalmente conosciute da quel giudice. Inoltre, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a una precedente condanna, atteso che l’art. 168, comma 1, cod. pen. fa salva la disposizione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., che consente di concedere il beneficio una seconda volta.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e, d’ufficio, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso al condannato con sentenza del Tribunale per i minorenni, divenuta irrevocabile, per avere questi commesso il nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quella condanna.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla disposta revoca, deducendo la violazione degli artt. 164, comma 4, 168, comma 1, n. 1), e comma 3, cod. pen. e dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, rilevando che il giudice di primo grado, avendo concesso il beneficio ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. pen., era consapevole del pregresso riconoscimento e che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, l’appello non poteva intervenire sulla prima sospensione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce i poteri officiosi del giudice di appello in materia di revoca della sospensione condizionale precedentemente disposta, muovendo dall’insegnamento consolidato secondo cui la revoca d’ufficio del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. è ammessa solo a condizione che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che lo ha concesso, sul quale grava il dovere di verifica.
Il Collegio precisa che il giudice di appello non può invece revocare d’ufficio il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone l’accertamento, in fatto, dell’emergenza documentale delle cause ostative in quel giudizio. Richiama, sul punto, Sez. 3 n. 42004 del 05.10.2022 e Sez. 2 n. 26721 del 26.04.2023.
La Corte esamina poi l’ipotesi di applicazione dell’art. 168, comma 1, cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione qualora il condannato commetta nel termine quinquennale un nuovo delitto per cui venga inflitta una pena detentiva. Rileva che la norma fa salva la disposizione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., che consente di disporre la sospensione una seconda volta quando la pena cumulata non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen..
Sarebbe contraddittorio, secondo il consolidato insegnamento della Corte, concedere la sospensione esprimendo fiducia sul futuro comportamento del condannato se la seconda sentenza producesse l’effetto opposto di provocare l’esecuzione della precedente condanna. Il principio trova un limite solo se la seconda sospensione sia a sua volta soggetta a revoca per effetto di una terza condanna, commessa entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti sentenze.
In conclusione, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, statuizione che, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio elimina direttamente.
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Nota della Redazione
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