Decadenza ex art 1892 cc per sinistro anteriore alla scoperta della reticenza (Cass. civ. Sez. III n. 7336 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione danni, l’onere imposto all’assicuratore dall’art. 1892 c.c. di manifestare, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullamento, la volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso di tale termine e, a maggior ragione, prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o della reticenza. In tali ipotesi è sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere. La reticenza è causa di annullamento negoziale solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: dichiarazione inesatta o reticente, dolo o colpa grave, carattere determinante della reticenza nella formazione del consenso dell’assicuratore.

Il Fatto

Una società titolare di un fabbricato industriale ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenere l’indennizzo previsto in una polizza stipulata per i danni alle cose mobili ivi esistenti, danneggiate da un incendio. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello di Ancona, in riforma, l’ha rigettata.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,deducendo la violazione dell’art. 1892 c.c., l’erronea individuazione del dies a quo del termine trimestrale di decadenza e l’omessa prova dell’elemento soggettivo. La compagnia ha resistito con controricorso. La trattazione è stata disposta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’onere dell’assicuratore di manifestare la volontà di annullare il contratto entro tre mesi non opera quando il sinistro si verifichi prima della scoperta dell’inesattezza o della reticenza: in tal caso è sufficiente l’eccezione con cui si invochi la violazione dolosa o colposa dell’obbligo di dichiarazioni veritiere, anche solo per paralizzare la domanda di pagamento (sul punto Sez. III n. 1166 del 21.01.2020 e Sez. III n. 16406 del 13.07.2010).

La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio. La Corte d’appello, con accertamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto non applicabile il termine trimestrale e ammissibile la mera eccezione, perché il sinistro era anteriore alla scoperta, da parte della compagnia, dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni rese in sede di stipula.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che la reticenza rileva solo in presenza delle tre condizioni richiamate e che il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni e sulla loro incidenza sul consenso implica un apprezzamento di fatto, censurabile solo se la motivazione non sia logica, coerente e completa (Sez. III n. 25582 del 30.11.2011). Nella specie la Corte d’appello ha accertato dichiarazioni inesatte e reticenti sulle condizioni dell’immobile e sull’assenza di sinistri nel quinquennio precedente, rese con colpa grave e determinanti per il consenso.

Le censure si risolvono in una contestazione di fatto e in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. È irrilevante che il sinistro sottaciuto fosse avvenuto presso lo stabilimento di una diversa società, poiché aveva danneggiato merci della ricorrente ivi ubicate e assicurate.

Il ricorso è rigettato. La Corte dichiara inammissibile il controricorso della compagnia, per mancata produzione della procura del rappresentante volontario che lo ha sottoscritto, presupposto indispensabile per la verifica del conferimento dei poteri ex art. 77 c.p.c., con vizio rilevabile d’ufficio. Nulla è statuito sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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