Contumace, decadenza ex art 327 cpc e onere prova mancata conoscenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3286 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contumace che intenda evitare la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. deve provare, oltre al presupposto oggettivo della nullità della notificazione, anche il presupposto soggettivo della mancata conoscenza del processo determinata da quella nullità. Rileva la conoscenza di fatto e non quella legale. Se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite si presume iuris tantum ed è onere della controparte dimostrare che il destinatario ha comunque avuto contezza del processo. Se la notificazione è soltanto nulla, si presume invece la conoscenza del giudizio e spetta all’impugnante fornire la prova contraria, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Ogni difformità dal modello legale che non privi l’atto degli elementi costitutivi essenziali ricade nella categoria della nullità e non dell’inesistenza.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un giudizio di primo grado nel quale il Tribunale aveva dichiarato la contumacia della convenuta e, in parziale accoglimento delle domande attoree, l’aveva condannata al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. La convenuta, venuta a conoscenza della sentenza solo con la sua notificazione, propose appello dolendosi dell’illegittimità della dichiarazione di contumacia e chiedendo la rimessione in termini.
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile sia l’appello principale sia quello incidentale. Quanto al primo, aveva escluso che la documentazione offrisse prova della tardività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c. e aveva ritenuto che la convenuta avesse comunque avuto conoscenza della pendenza del processo. Avverso tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, incentrato sulla pretesa inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte muove dal risalente e consolidato orientamento secondo cui, in tema di decadenza del contumace dall’impugnazione, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare tanto la nullità della notificazione quanto la mancata conoscenza del processo determinata da quella nullità. Non rileva la conoscenza legale, essendo sufficiente quella di fatto, e la prova può essere data anche per presunzioni.
La Corte richiama la distinzione, decisiva nel caso concreto, tra nullità e inesistenza della notificazione. Nel primo caso si presume la conoscenza della pendenza del giudizio e l’impugnante deve fornire la prova di circostanze di fatto positive dalle quali desumere il difetto di anteriore conoscenza. Nel secondo, la mancata conoscenza si presume iuris tantum ed è la controparte a dover dimostrare che il destinatario ha comunque avuto contezza del processo. Richiamando le Sezioni Unite n. 14917 del 2016, la Corte ribadisce che l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o quando l’attività sia priva degli elementi costitutivi essenziali, ricadendo ogni altra difformità nella nullità.
Nel caso di specie la Corte d’appello aveva escluso l’inesistenza della notificazione, rilevando che il primo tentativo, effettuato ex art. 140 c.p.c., si era comunque perfezionato a mani della destinataria, che aveva ritirato personalmente il plico presso l’ufficio postale, e che la ritualità del rinnovo era attestata dal verbale dell’udienza. La Corte di legittimità conferma che al verbale di udienza redatto dal cancelliere deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso.
Quanto all’inosservanza del termine dilatorio di comparizione ex art. 415, comma 5, c.p.c., la Corte ricorda che il giudice d’appello che ne rilevi la nullità non può rimettere la causa al primo giudice, dovendo trattenere la causa e decidere nel merito. Il primo giudice, pertanto, aveva correttamente rinviato la causa assegnando termine per il rinnovo della notifica. La Corte distingue infine la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. dalla C.A.D., che attiene alla diversa procedura notificatoria curata dall’agente postale, chiarendo che la mancata produzione della seconda non incide sulla validità della notificazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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