Impugnabilità dell’estratto di ruolo e difetto sopravvenuto di interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 28859 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto, anche sopravvenuto, di interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo rientra tra le questioni processuali rispetto alle quali non si forma il giudicato implicito e può essere rilevato d’ufficio anche nel giudizio di legittimità. In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata e trova applicazione nei processi pendenti. Il ricorrente che non abbia documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dalla norma non può superare il vaglio di ammissibilità della domanda.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un estratto di ruolo rilasciato nel 2016 e le sottostanti cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica e la prescrizione della pretesa tributaria. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e annullava tre cartelle.

La Commissione tributaria regionale, decidendo sull’appello principale dell’agente della riscossione e su quello incidentale del contribuente, riteneva provata la notifica a mani del coniuge per una sola cartella e, quanto alle altre due, notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., rilevava il difetto di prova della ricezione della raccomandata informativa. La questione giunge in Cassazione sul duplice ricorso delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo per carenza di interesse, ricostruendo i due orientamenti contrapposti. Un primo indirizzo riconosce al giudice di legittimità il potere-dovere di rilevare d’ufficio il difetto di interesse del contribuente che non abbia documentato di versare in una delle ipotesi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Un indirizzo opposto esclude che l’inammissibilità della tutela anticipata possa incidere sul giudicato già formatosi, quando il giudice di merito si sia espresso sull’interesse o le parti abbiano prestato acquiescenza al merito.

Il Collegio ritiene la questione ormai risolta nel senso del primo indirizzo, all’indomani di Cass., Sez. U., n. 24172 del 29.08.2025, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare decidendo nel merito, è onerata di proporre impugnazione sul punto: l’omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.

A tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado in base a espressa previsione legale e le questioni c.d. fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data. Tra queste rientra il difetto, anche sopravvenuto, di interesse ad agire. L’importanza di tali questioni rispetto ai valori del diritto di difesa e del giusto processo ne impone la rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui si sono manifestate.

La Corte richiama quindi Cass., Sez. U., n. 26283 del 06.09.2022, che ha chiarito come l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 trovi applicazione nei processi pendenti e come siano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma. Nel caso concreto nessuno degli interessi astrattamente spendibili in sede di impugnazione dell’estratto di ruolo è stato fatto valere dal contribuente. Il ricorso originario è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte compensa integralmente le spese, essendosi consolidata solo nel 2022 la giurisprudenza sulla questione rilevata d’ufficio, ed esclude i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, ai sensi di Cass., Sez. U., n. 19976 del 19.07.2024.

Nota della Redazione

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