Differimento pena per grave infermità richiede accertamento cure praticabili in carcere (Cass. pen. Sez. I n. 26270 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., non è richiesta un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione. Occorre tuttavia che l’infermità comporti un serio pericolo per la vita, ovvero non consenta la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o ancora cagioni sofferenze aggiuntive ed eccessive, in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità del trattamento penitenziario. Il giudice è chiamato a un accertamento concreto e non meramente astratto, volto a raffrontare le complessive condizioni cliniche del condannato con le cure effettivamente praticabili in istituto, anche mediante i presidi sanitari esterni di cui all’art. 11 Ord. pen., e a operare un bilanciamento con le esigenze di difesa sociale, dando conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, degli elementi posti a fondamento del giudizio di compatibilità.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di ventuno anni e sei mesi di reclusione per omicidio e rapina aggravata, ha avanzato istanza di differimento della pena, anche in forma di detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 146, primo comma, n. 3, e 147, primo comma, n. 2, cod. pen., nonché dell’art. 47-ter, commi 1-ter e 1-quater, Ord. pen. Al detenuto è stato diagnosticato un carcinoma al quarto stadio al rene destro con metastasi polmonari.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza, ritenendo le condizioni di salute non incompatibili con il regime carcerario, adeguate le cure in istituto dotato di SAI e non deteriori rispetto a quelle domiciliari. Ha inoltre valorizzato la pericolosità sociale del condannato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di intempestività del ricorso sollevata dal Procuratore generale. L’esame degli atti ha consentito di verificare che l’ordinanza, depositata il 23 giugno 2025, è stata notificata al condannato il 12 gennaio 2026 e che il ricorso, presentato il 27 gennaio 2026, è stato proposto nel termine di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha ricordato che gli istituti del differimento, obbligatorio e facoltativo, e della detenzione domiciliare trovano fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 27 e 32 Cost. Il giudice deve pertanto verificare, con accertamento concreto, se le condizioni di salute possano essere fronteggiate in istituto o mediante presidi sanitari territoriali e se la prosecuzione della detenzione sia compatibile con le finalità rieducative e con il senso di umanità.
Richiamando il precedente Sez. I n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413, la Corte ha chiarito che la valutazione sulla compatibilità va condotta raffrontando le condizioni cliniche del condannato con le cure concretamente praticabili in ambiente carcerario, anche mediante i presidi esterni di cui all’art. 11 Ord. pen. Il giudizio non attiene alla sola astratta idoneità delle strutture, ma alla loro effettiva capacità di assicurare il trattamento necessario nella situazione specifica.
Nel caso concreto, il Tribunale ha dato atto del gravissimo quadro patologico, del peggioramento dello stato generale, della pregressa insufficienza respiratoria acuta e dell’esigenza di collocamento in istituto con assistenza continuativa. Ha tuttavia ritenuto le condizioni, pur severe, compatibili con la detenzione in istituto dotato di SAI, con possibilità di ricorso a strutture esterne. Tale giudizio si fonda su un dato tecnico non contraddetto da specifici elementi opposti.
La Corte ha precisato che il presupposto degli istituti invocati non coincide con la mera esistenza di una patologia severa, ma richiede un serio pericolo per la vita non fronteggiabile in ambito detentivo, ovvero l’impossibilità di cure adeguate o una sofferenza aggiuntiva eccedente. Il ricorrente non ha indicato specifici dati tecnici idonei a smentire il giudizio dei sanitari, ma ha opposto una diversa lettura delle risultanze, sollecitando una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Analogamente immune da censure è il giudizio sulla pericolosità sociale residua, fondato sulla gravità dei reati, sul lungo fine pena e sulle modalità del fatto. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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