Competenza territoriale per corruzione e luogo dell’accordo con il pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI n. 20137 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari il giudice dell’impugnazione, investito di una questione di competenza territoriale, deve verificare la gravità indiziaria, poiché la corretta qualificazione del fatto condiziona l’individuazione del locus commissi delicti e l’applicazione del meccanismo dell’art. 27 cod. proc. pen. Nel delitto di corruzione la consumazione si perfeziona nel luogo e nel momento dell’accordo corruttivo, realizzato con l’accettazione della promessa o con la ricezione della dazione, restando estranei alla fattispecie gli atti preparatori e il compimento dell’atto contrario. Ove non sia accertato il luogo di consumazione e non siano praticabili i criteri suppletivi del luogo di parte dell’azione o di residenza, la competenza si radica ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. presso il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicatagli dal G.i.p. per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. Gli si contesta di avere operato come intermediario in un accordo corruttivo tra un pubblico ufficiale non identificato e soggetti privati, i quali gli avrebbero promesso o consegnato denaro per favorire alcuni candidati a una prova di preselezione per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’individuazione del locus commissi delicti, sostenendo che l’accordo si sarebbe concluso a Roma, sede della prova e del presunto pubblico ufficiale; in subordine individua il luogo dell’incontro con il corruttore e, in via ulteriore, invoca il criterio residuale della residenza dell’indagato. Con altri motivi censura la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di sistema: la questione sulla gravità indiziaria è imprescindibile, perché il giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza deve comunque verificare se l’ordinanza vada confermata o annullata ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., potendo provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. ove ravvisi l’urgenza di una delle esigenze cautelari (Sez. U n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe). La valutazione della gravità indiziaria incide poi sulla competenza, perché l’individuazione del locus commissi delicti dipende dalla fattispecie di reato ritenuta integrata.

Esaminati i motivi sul quadro indiziario, il Collegio li ritiene in parte generici e in parte infondati. Quanto alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale ha valorizzato le conversazioni tra i corruttori, il tracciato GPS dell’autovettura e le chat che dimostrano la fissazione dell’incontro. Quanto al coinvolgimento del pubblico funzionario, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini della corruzione, non rileva che il funzionario resti ignoto, purché non sussistano dubbi sull’effettivo concorso di un soggetto qualificato (Sez. VI n. 34929 del 17/04/2018, Guarischi; Sez. VI n. 3523 del 07/11/2011, Papa).

Escluso l’inquadramento nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., la Corte affronta la competenza territoriale. Il reato di corruzione ha struttura a duplice schema: se alla promessa segue la dazione, è in tale momento che si consuma l’offesa tipica (Sez. U n. 15208 del 25/02/2010, Mills). L’incontro tra corruttore e intermediario è però un antefatto che esula dalla struttura della fattispecie e non integra parte dell’azione tipica; il compimento dell’atto contrario, nella corruzione antecedente, non incide sull’individuazione del momento e del luogo di consumazione.

Non essendo accertato il luogo dell’accordo con il soggetto pubblico, né risultando praticabile il criterio del luogo di parte dell’azione o quello del comma 2 (per la pluralità di concorrenti con diversa residenza), la Corte applica la regola suppletiva dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., radicando la competenza presso il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Anche la tesi della rilevanza dell’atto recettizio ex art. 1334 cod. civ. è respinta: nel caso dell’accordo concluso tramite delegato rileva il luogo in cui il funzionario ha manifestato personalmente la volontà di accettare. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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