Accesso agli atti e istanza sufficientemente determinata nei limiti del titolo (Cons. Stato n. 4265 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 e dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 è sufficientemente determinata quando l’oggetto della richiesta risulti individuabile, anche per relationem, in ragione dei riferimenti contenuti nell’istanza medesima all’opera pubblica, al luogo e alla finalità perseguita. In tal caso non sussiste il carattere meramente esplorativo dell’accesso, né si configura un inammissibile controllo generalizzato dell’attività amministrativa. La strumentalità tra documentazione richiesta e diritto di credito allegato integra il titolo di legittimazione e impone all’amministrazione di provvedere, esplicitando eventuali ragioni ostative di segreto tecnico, industriale o commerciale o di riservatezza. Il silenzio serbato sull’istanza, in assenza di motivazione, è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista che aveva collaborato alla redazione di un progetto per interventi di eliminazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio comunale, presentava istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) e dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, oltre che di accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013. La richiesta riguardava ogni atto o documento afferente i lavori di straordinaria manutenzione, inclusi progetti, determine e contratti di conferimento di incarico ad altro professionista.

L’istanza era motivata dall’esigenza di tutelare eventuali diritti di credito vantati verso il committente in relazione all’attività professionale svolta, e di appurare se i lavori infine avviati si fondassero sul proprio progetto. Il Comune restava silente. Il TAR Calabria respingeva il ricorso, ritenendo la domanda generica e meramente esplorativa, nonché non indicato l’obbligo di pubblicazione per l’accesso civico. Proponeva appello il ricorrente soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame, esaminando il profilo della determinatezza dell’istanza. Il giudice di primo grado aveva ravvisato un onere di individuazione analitica dei singoli documenti, con conseguente carico di ricerca insostenibile per l’amministrazione. Il Cons. Stato ribalta l’impostazione: la richiesta prendeva le mosse da uno specifico affidamento del Comune, richiamato nell’istanza e presente in atti, relativo all’incarico per rilievi, studio di fattibilità, progettazione e direzione dei lavori dell’intervento denominato di eliminazione del rischio idrogeologico. L’istanza richiamava anche l’approvazione del progetto, giusta delibera di giunta comunale.

Su questa base, la documentazione non può dirsi genericamente indicata. È la stessa istanza a chiarire il contesto: l’istante dà conto della notizia di lavori eseguiti nella medesima zona oggetto del progetto co-redatto, e di voler accertare che il progetto approvato non sia riconducibile a quello su cui aveva lavorato. Ne deriva un oggetto circoscritto e perimetrato, la cui indicazione finale con formula ampia resta sufficientemente determinata alla luce delle premesse, anche per il criterio interpretativo dell’art. 1364 cod. civ.

Il Collegio esclude inoltre che l’istanza persegua un non consentito controllo generalizzato dell’attività amministrativa. L’interesse allegato è qualificato: le spettanze creditorie correlate all’effettiva esecuzione dell’intervento progettato fondano quel rapporto di strumentalità tra documentazione e diritto che legittima l’accesso in via assorbente. La richiesta formulata anche come accesso civico generalizzato richiede peraltro un minor grado di dettaglio nell’indicazione dei documenti.

A fronte di un’istanza così precisata l’amministrazione è rimasta del tutto silente, senza ostendere i documenti e senza addurre ragioni impedienti di alcun genere. L’appello è dunque fondato e va accolto, dovendosi ammettere l’accesso nei limiti dell’istanza proposta, salva la valutazione spettante all’amministrazione in ordine a motivate ragioni di segreto tecnico, industriale o commerciale o ad altri profili di riservatezza, con eventuale espunzione delle parti protette. L’ostensione è ordinata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado, liquidate in favore dell’appellante e attribuite al difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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