L’annullamento per insussistenza del reato di malversazione non travolge la quantificazione del danno risarcibile in solido (Cass. civ. Sez. 3 n. 10582 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 non è equiparabile all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. e, pertanto, non è sottratta alla sospensione feriale dei termini. L’annullamento senza rinvio, pronunciato dal giudice penale per insussistenza del reato di malversazione ex art. 316-bis c.p., non travolge automaticamente la quantificazione del danno risarcibile già operata nei giudizi di merito e fondata sul profitto illecito conseguito dall’associazione. In caso di illecito plurisoggettivo, la condanna in solido ex art. 2055 c.c. postula l’accertamento dell’apporto causale di ciascun coautore, accertamento che, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, in concorso con altri, per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata e falso finalizzati all’appropriazione di fondi destinati alla formazione professionale. Il giudice penale l’aveva altresì condannata, in solido, al risarcimento del danno in favore della Regione, da liquidarsi in separato giudizio. Successivamente, la Corte di cassazione penale, con sentenza n. 42934/2014, aveva annullato senza rinvio la condanna per il reato di malversazione, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza di appello e la condanna risarcitoria.
Sulla base di tali statuizioni, l’Assessorato regionale aveva emesso un’ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 per il recupero della somma di euro 9.296.224,18, quantificata come profitto illecito. La ricorrente aveva proposto opposizione, contestando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e sostenendo che l’annullamento del capo relativo alla malversazione avesse fatto venir meno la quantificazione del danno. Il Tribunale e la Corte d’appello accoglievano le ragioni dell’Amministrazione, condannando la ricorrente al pagamento della somma in solido con gli altri coimputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, fondata sull’assimilazione dell’opposizione all’ingiunzione fiscale all’opposizione all’esecuzione. Ha ribadito che tale opposizione non rientra tra i procedimenti sottratti alla sospensione feriale dei termini, non essendo equiparabile all’opposizione all’esecuzione né presentando carattere di urgenza.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto all’asserita caducazione della quantificazione del danno conseguente all’annullamento del reato di cui al capo L), la Corte ha chiarito che la sentenza penale aveva escluso il concorso tra malversazione e truffa aggravata solo per l’assenza di una destinazione diversa dei fondi, ma non aveva affatto negato la sussistenza del profitto illecito pari a circa 18 miliardi di lire. La condanna al risarcimento del danno era rimasta ferma, essendo stato rigettato il ricorso nel resto.
La doglianza relativa alla violazione dell’art. 2055 c.c. è stata dichiarata inammissibile, poiché investiva profili fattuali già correttamente esaminati dalla Corte d’appello. I giudici di merito avevano accertato che l’apporto causale della ricorrente non poteva differenziarsi da quello degli altri componenti del sodalizio, trattandosi di valutazione riservata al merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame del fatto decisivo, è stato rigettato: la Corte territoriale aveva dato conto della quantificazione del danno, ancorandola al profitto conseguito dall’associazione e accertando il dolo della ricorrente. Il rigetto del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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