Accesso del privato alle fatture del gestore di impianto ippico sovvenzionato (TAR Emilia-Romagna n. 534 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto in materia di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 presuppone la sussistenza di un interesse giuridico concreto e attuale, non di una mera aspettativa di fatto. Il privato utilizzatore di un servizio pubblico sovvenzionato non vanta una posizione giuridicamente qualificata a controllare che le somme erogate al gestore siano spese per la finalità pubblica, neppure ipotizzando una malversazione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 316-bis cod. pen.. Le fatture, ontologicamente documentazione privata, sono accessibili solo se acquisite nell’ambito di un procedimento amministrativo e stabilmente detenute dall’ente che lo ha gestito: la richiesta finalizzata a un controllo documentale “in proprio” del privato non integra tale presupposto. Resta ferma la facoltà di sollecitare con esposti l’esercizio dei poteri di controllo della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, operatore ippico, aveva inoltrato a mezzo PEC tre distinte istanze, tra marzo e aprile 2024, per ottenere copia di tutte le fatture passive della società affidataria della gestione del centro di allenamento di Modena — l’Ippodromo del trotto — relative agli anni 2022, 2023 e 2024, per prestazioni e beni ricevuti e per il miglioramento dell’impianto.

Non ottenuta risposta, ha impugnato il silenzio-rifiuto, qualificando la società come gestore di pubblico servizio e alter ego del Ministero nell’amministrazione di una struttura destinata agli operatori ippici. Da qui l’assunto di un interesse qualificato e differenziato all’ostensione. Si è costituito il solo Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; la società e il Comune non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dal presupposto dell’accesso documentale: la sussistenza di un interesse giuridico concreto e attuale. Nel caso concreto l’interesse vantato corrisponde a una mera aspettativa di fatto, non giuridicamente tutelata, a che le somme percepite a titolo di sovvenzione pubblica siano effettivamente spese per la finalità per cui sono erogate.

Il dubbio del ricorrente muove dalle asserite condizioni di degrado dell’impianto. Il Collegio osserva che nessuna norma attribuisce al privato cittadino — nemmeno all’utilizzatore del servizio per il quale la sovvenzione è erogata — la possibilità di agire personalmente in giudizio, anche ove fosse dimostrata una malversazione, peraltro penalmente rilevante ai sensi dell’art. 316-bis cod. pen.

Il Tribunale individua il rimedio nel esposto alle competenti autorità, diretto a sollecitare il potere di controllo spettante ai funzionari addetti alla verifica della regolarità della rendicontazione di spesa. A costoro compete l’obbligo di verificare la presenza dei documenti fiscalmente validi, tra cui le fatture, atti a dimostrare la correttezza delle procedure e l’utilità delle stesse rispetto all’interesse pubblico sotteso alla concessione dei contributi, a pena di responsabilità erariale del percettore indebito, richiamando Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Calabria, n. 77/2021.

Il secondo presupposto richiesto è che gli atti oggetto di accesso siano relativi a un procedimento amministrativo. Il Collegio ammette che anche le fatture, pur private per natura, possano essere accessibili — TAR Napoli, sez. VI, n. 6216/2021; TAR Lazio, sez. II, n. 11772/2018 — ma ciò presuppone che siano acquisite nell’ambito di un procedimento, quale il procedimento di controllo, che nel caso in esame non risulta attivato, e che siano stabilmente detenute dall’ente pubblico.

La richiesta non attiene dunque a un procedimento in essere o concluso: è espressamente finalizzata a un controllo documentale “in proprio” del ricorrente, che rispetto a tale possibilità non vanta alcuna posizione giuridicamente qualificata, in ordine all’effettivo utilizzo delle somme erogate annualmente dal Ministero, pari a circa ottocentomila euro annui, per acquisire beni e servizi destinati alla gestione gratuita dell’impianto in favore degli operatori. Il ricorso è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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