Misure cautelari AGCM superate dal provvedimento finale: appello improcedibile (Cons. Stato n. 9915 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure cautelari adottate dall’AGCM ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo sono per definizione strumentali all’adozione del provvedimento finale. L’adozione di quest’ultimo determina il venir meno di ogni effetto del provvedimento cautelare e cristallizza un nuovo assetto di interessi del rapporto amministrativo controverso. Ne consegue che l’appello avverso la sentenza che ha annullato la misura cautelare è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, vertendo su un atto che ha già esaurito i propri effetti. Il giudizio di impugnazione non può quindi giungere a una decisione di merito sul provvedimento cautelare ormai superato.
Il Fatto
L’AGCM, con provvedimento del 12 dicembre 2022, ha disposto la sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, delle condotte contestate alla società energetica con riferimento alla violazione dell’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115, il c.d. Decreto Aiuti-bis, che aveva sospeso l’efficacia delle clausole di modifica unilaterale del prezzo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando gli atti gravati. L’Autorità ha proposto appello; nelle more, con provvedimento del 31 ottobre 2023, ha concluso il procedimento di merito accertando la violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva che la società ha dato atto dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, il n. 30868 del 31 ottobre 2023, con cui l’Autorità ha accertato la violazione e applicato la sanzione. Poiché le misure cautelari previste dall’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo sono, per definizione, strumentali all’adozione del provvedimento finale, l’intervenuta adozione di quest’ultimo determina il venir meno di ogni effetto dei provvedimenti cautelari impugnati.
La Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui l’esistenza dell’atto conclusivo del procedimento di merito, determinando l’esaurimento degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento cautelare, cristallizza un nuovo assetto di interessi del rapporto amministrativo controverso, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 8402.
Tale situazione esclude che possa ritenersi ancora sussistente un interesse alla decisione dell’appello, che interverrebbe su un provvedimento già privo di effetti. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
- Art. 27 Cod. cons. – Tutela amministrativa e giurisdizionale