Patteggiamento e motivi di ricorso: inammissibile la doglianza sulle attenuanti non richieste (Cass. pen. Sez. 2 n. 5689 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento. La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è, invece, limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione, con esclusione di ogni valutazione di aspetti fattuali e probatori che non emergano con immediatezza dalla contestazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17/12/2025, aveva applicato su richiesta delle parti la pena concordata per i reati di porto di armi od oggetti atti a offendere e di ricettazione, aumentata per la continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile.

Avverso tale decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l’erronea esclusione della circostanza attenuante del caso di lieve entità di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110/1975 e, con il secondo, l’erronea affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione e la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, come delineato dal novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017. Ha quindi rilevato che le doglianze relative alla mancata concessione di circostanze attenuanti, sia quella di cui all’art. 4, terzo comma, della legge n. 110/1975 sia quella di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., non rientrano nei motivi tassativamente previsti dalla norma. Richiamando il precedente delle Sez. 5, n. 17982 del 2020, la Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso con cui si deduce l’omessa applicazione di attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione della pena.

Quanto alla doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché furto, la Suprema Corte ha ricordato la costante giurisprudenza secondo cui tale censura è ammissibile solo nei limiti dell’errore manifesto. Detta ipotesi ricorre quando la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione, tale da trasformare l’accordo sulla pena in un accordo sui reati.

Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza di un errore siffatto, poiché il capo d’imputazione contestava l’acquisto o la ricezione di cose di provenienza furtiva, condotta sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. La doglianza, inoltre, richiamava aspetti fattuali e probatori non risultanti dalla contestazione, come l’eventuale qualità di autore del furto, profili estranei al sindacato di legittimità esperibile avverso la sentenza di patteggiamento.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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