Buoni postali serie P prevalgono nuovi tassi d.m. 1986 su tabella (Cass. civ. Sez. I n. 25061 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto ministeriale, in attuazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 nel testo novellato, hanno effetto anche sulle serie di precedente emissione e attribuiscono al Ministro uno ius variandi esercitabile, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso. La fonte legislativa ha natura cogente ed è idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali. Pertanto, quando successivamente all’emissione del buono intervenga una modifica dei tassi, il saggio applicabile è quello del decreto ministeriale, che prevale sulla tabella stampata sul titolo, senza che residui spazio per un profilo risarcitorio estraneo all’azione creditoria.
Il Fatto
Il sottoscrittore di un buono postale fruttifero di serie “P”, emesso il 14 gennaio 1986, agisce per ottenere il rimborso della maggiore somma che ritiene spettante rispetto a quella corrisposta al momento dell’incasso. In primo grado il giudice adito condanna la società emittente al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi; la decisione viene confermata in appello dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il giudice di secondo grado ritiene che l’applicazione dei nuovi tassi ai buoni di quella serie presupponga l’assolvimento, da parte della società, dell’obbligo informativo: per i titoli emessi dopo il 1986 mediante apposizione del timbro recante la misura dei nuovi tassi, per quelli anteriori mediante messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali. Di tale prova il giudice non ravvisa riscontro. La società propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i tre motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, che denunciano la violazione dell’art. 173 cod. post., degli artt. 4 e 6 d.m. 13 giugno 1986 e dell’art. 1339 c.c. Il collegio li esamina congiuntamente e li ritiene fondati, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione. Successivamente a tale data, e fino all’abrogazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, esse operano anche per individuate serie di buoni di precedente emissione, attribuendo al Ministro competente uno ius variandi, esercitato con il decreto del 1986, suscettibile di incidere, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso.
Da qui la qualificazione decisiva: l’assetto normativo, in quanto dettato da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente. Esso assicura il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e la tutela del risparmio del sottoscrittore ed è perciò idoneo a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti.
Ne deriva che, intervenuta dopo l’emissione la modifica dei tassi ad opera del decreto ministeriale, il saggio applicabile è quello previsto dal decreto stesso, che prevale sulla tabella impressa sul buono. In forza dell’art. 6 d.m. 13 giugno 1986, al titolo di serie “P” oggetto di causa si applicano dal 1° gennaio 1987 i nuovi tassi, meno favorevoli rispetto a quelli in essere al momento dell’acquisto. La Corte esclude ogni rilievo del profilo risarcitorio, poiché la domanda originaria aveva natura creditoria e non risarcitoria.
Non essendosi la sentenza gravata attenuta a tali principi, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto della domanda. Le spese processuali sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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