Estinzione anticipata cessione quinto rimborso costi up front penale (ABF Collegio di Roma n. 170 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito ai consumatori stipulati anteriormente al 25.07.2021, l’estinzione anticipata determina il diritto del consumatore alla restituzione dei costi non maturati secondo criteri distinti: proporzionalità pura per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa pattuizione. Sono up front sia le commissioni di attivazione sia le provvigioni riconosciute all’intermediario del credito. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta salvo prova della sua oggettiva ingiustificazione, ma non è dovuta quando l’importo effettivamente rimborsato in anticipo risulti inferiore a 10.000 euro. In tal caso va integralmente restituita.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nell’aprile 2021 un finanziamento con cessione del quinto della pensione e lo aveva estinto nel febbraio 2024, in corrispondenza della rata n. 44, sulla base del conteggio estintivo predisposto dall’intermediario. Dopo aver esperito senza esito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri non maturati per estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, per un importo complessivo di euro 1.840,80, oltre alla restituzione della commissione di estinzione e delle spese legali.

L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento, richiamando un giudizio pendente davanti al Giudice di Pace nel quale era stata rimessa alla CGUE una questione interpretativa sull’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto la non rimborsabilità dei costi up front e la propria estraneità rispetto alle provvigioni dell’intermediario del credito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, aderendo all’interpretazione espressa dalla CGUE nella sentenza dell’11.09.2019, causa C-383/18 (c.d. Lexitor), secondo cui il consumatore che rimborsa anticipatamente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito. Poiché il contratto era stato sottoscritto prima del 25.07.2021, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010, per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021.

Sul piano dei criteri di rimborso, il Collegio ha richiamato l’orientamento condiviso formatosi dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità della disciplina transitoria: proporzionalità pura per i costi recurring, salvo diversa previsione contrattuale, e metodo della curva degli interessi per i costi up front. La qualificazione delle voci è stata operata richiamando la decisione n. 10450 del 7.10.2024, resa sulla medesima fattispecie contrattuale, che ha ricondotto tra gli oneri up front sia le commissioni di attivazione sia le provvigioni all’intermediario del credito.

Applicando tali criteri, il Collegio ha rideterminato il rimborso in euro 938,11, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente, che aveva invocato la proporzionalità lineare per tutte le voci indistintamente.

Quanto alla penale di estinzione anticipata, pari a euro 109,03, il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, secondo cui la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta salvo che il ricorrente non alleghi e dimostri la sua oggettiva ingiustificazione. Ha poi applicato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21, che ancora l’equo indennizzo all’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto delle riduzioni del costo totale del credito. Poiché tale importo, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti, risultava inferiore a 10.000 euro, la commissione non è dovuta e va restituita per intero.

Il Collegio ha quindi disposto il pagamento di euro 1.047,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto. Ha escluso le spese legali per la serialità del ricorso e posto a carico dell’intermediario il contributo di euro 200,00 alle spese della procedura, oltre al rimborso di euro 20,00 versato dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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