Nessun COSAP per i viadotti autostradali su strade comunali (TAR Campania n. 3351 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le parti di un’autostrada facente parte del demanio dello Stato non costituiscono occupazione abusiva del soprassuolo comunale ove sovrastino la rete viaria locale. Il bene demaniale statale funzionalmente unitario non “utilizza” spazi appartenenti ad altro ente territoriale e non realizza quella sottrazione all’uso comune presupposta dal regolamento COSAP. Il concessionario che gestisce il bene in luogo dello Stato non è tenuto a richiedere la concessione di occupazione né a corrispondere il canone o le sanzioni per il suo omesso versamento. La circostanza che il concessionario persegua un proprio fine lucrativo non muta la natura demaniale del bene né la legittimità della sua insistenza sul territorio degli enti locali.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il tratto autostradale Napoli-Salerno in forza di concessione e di convenzione approvata con legge ai sensi dell’art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008. L’autostrada attraversa il territorio comunale mediante pontoni e viadotti che sovrastano dieci strade comunali.

Il Comune di Napoli ha notificato un verbale di accertamento con cui ha contestato l’occupazione abusiva del suolo per l’annualità 2016, richiedendo l’indennità sostitutiva del COSAP, le sanzioni e gli interessi. La società ha impugnato il provvedimento e il Regolamento COSAP comunale, nella parte in cui prescrive la concessione anche nelle ipotesi di esonero dal canone. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione davanti alla Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione. I casi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. sono tassativi e richiedono un nesso di pregiudizialità-dipendenza, non una mera pregiudizialità logica. La sospensione per ragioni di opportunità non è contemplata, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 2, comma 2, c.p.a.

È parimenti infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Oggetto del contendere è la verifica della legittimità dell’esercizio di un potere autoritativo discrezionale del Comune nell’individuare i soggetti tenuti a richiedere la concessione: la causa petendi radica quindi la giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il regime del COSAP. L’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 configura il canone come facoltà dell’ente locale, dovuto dal titolare della concessione per l’occupazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile. Ne discende, a contrario, che sono escluse le occupazioni che non necessitano di concessione, perché non riguardano beni dell’ente locale o perché derivano da altro ed autonomo titolo.

La pianificazione autostradale è imputata al solo legislatore statale, a nulla rilevando il mezzo prescelto per realizzarla, anche la concessione in luogo dell’esecuzione diretta. Il rapporto di interferenza tra due beni demaniali non si traduce nella posizione servente dell’uno rispetto all’altro, ma nella reciproca coesistenza di realtà autonome. Il pontone autostradale è parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario e non richiede autorizzazione alcuna.

Accolto il primo motivo, il Collegio accoglie anche il secondo. Il fine lucrativo del concessionario non muta la natura demaniale del bene né il rapporto concessorio, la cui ratio risiede nel miglior perseguimento degli interessi pubblici, in linea con l’art. 97 Cost. L’accoglimento è assorbente delle ulteriori censure. Gli atti sono annullati, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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