Omessa comunicazione del rinvio d’ufficio e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. IV n. 38300 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato nelle forme del rito cartolare, l’omessa comunicazione al difensore e all’imputato detenuto della data del rinvio — disposto d’ufficio alla prima udienza per ragioni organizzative, senza svolgimento di alcuna attività processuale — integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Tale nullità è deducibile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. L’omissione lede il diritto di difesa, precludendo al difensore di chiedere la trattazione orale, depositare memorie o accedere al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e all’imputato di manifestare la volontà di comparire. I termini per la richiesta di trattazione orale vanno calcolati con riferimento all’udienza di rinvio, non a quella originariamente fissata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, condannava l’imputato per furto aggravato, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.: l’udienza d’appello, fissata per il 01.10.2024 con rito cartolare, era stata rinviata d’ufficio all’11.02.2025, senza che il rinvio fosse comunicato all’imputato detenuto o al difensore, il quale ne aveva avuto conoscenza solo con la notifica del dispositivo. Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della natura del vizio derivante dall’omessa comunicazione della data di rinvio nel rito cartolare d’appello. Il rinvio era stato disposto d’ufficio alla prima udienza per ragioni organizzative della Corte territoriale, senza lo svolgimento di alcuna attività processuale.

Il Collegio qualifica l’omissione come nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. Il difensore, a conoscenza della nuova data, avrebbe potuto chiedere la trattazione orale, presentare ulteriori memorie o accedere al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendo ancora nei termini; l’imputato avrebbe potuto chiedere di partecipare all’udienza.

La Corte dichiara di dare continuità all’orientamento di Sez. IV n. 10459 del 21.01.2025, secondo cui, nel giudizio d’appello celebrato secondo la disciplina emergenziale, il rinvio d’ufficio a data fissa per ragioni organizzative non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata nel rispetto dei termini di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, da calcolare riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita.

Il Collegio richiama per analogia il principio elaborato in tema di deposito della lista testimoniale in caso di rinvio disposto prima dell’apertura del dibattimento, con la possibilità di depositarla fino a sette giorni prima della nuova udienza (Sez. VI n. 26048 del 17.05.2016; Sez. II n. 6024 del 27.01.2016; Sez. V n. 10425 del 28.10.2015), la cui ratio è la tutela del diritto di difesa. Nel caso di specie il rinvio non era stato comunicato, nonostante il verbale ne avesse disposto la comunicazione alla cancelleria.

Pertanto la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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