Sequestro preventivo del profitto, concorso dell’indagato e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 35254 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo del profitto del reato, il giudice della cautela può desumere il fumus commissi delicti a carico del concorrente anche da un contributo materiale che non si esaurisca nella presenza fisica presso lo studio notarile al momento della stipula, ben potendo consistere in un’attività di controllo esercitabile anche rimanendo nelle vicinanze. La motivazione che valorizzi le dichiarazioni della persona offesa e ne tragga conseguenze logiche è adeguata e non sindacabile nel merito. In sede di legittimità è pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., si risolva in una diversa valutazione degli elementi indiziari.
Il Fatto
A seguito di indagini su vicende di estorsione e truffa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 24 aprile 2024, aveva respinto la richiesta di misura reale avanzata dal Procuratore della Repubblica. Su appello del pubblico ministero, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 9 ottobre 2024, in parziale accoglimento, disponeva il sequestro preventivo del profitto del reato di truffa contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., fino alla concorrenza di euro 65.000,00.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 495, 640 e 61, n. 7), cod. pen. e sostenendo l’insussistenza del fumus commissi delicti: dal provvedimento impugnato non emergerebbe alcun suo contributo alla realizzazione dell’evento, né sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, né sotto quello dell’agevolazione materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla contestazione di concorso nel reato: all’indagato si addebita di avere contribuito a costringere i fratelli proprietari a corrispondere somme derivanti dalla vendita di immobili, con sostituzione di persona e uso di falsi documenti d’identità, inducendo in errore il notaio e gli acquirenti, così procurandosi un ingiusto profitto corrispondente al prezzo degli atti di alienazione.
Il Collegio rileva che il giudice della cautela ha reso motivazione adeguata, dando conto in modo puntuale degli elementi posti a fondamento del fumus e traendone conseguenze del tutto logiche. Il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di essere vittima, insieme ai fratelli, di estorsioni poste in essere da un gruppo comprendente l’odierno ricorrente e un suo congiunto, e di essere stato costretto, per soddisfare le richieste, a vendere alcune proprietà i cui corrispettivi erano stati interamente riscossi dagli indagati. Tali dichiarazioni erano state confermate nel corso di una seconda escussione, nella quale la parte offesa aveva riferito di essersi allontanata dalla città a causa delle continue minacce.
Quanto alla truffa contestata al capo c), il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni dell’acquirente di due immobili, osservando che la circostanza che costui non ricordasse la presenza dell’indagato o di altri in occasione delle stipule non è dirimente. La presenza in questione, secondo il giudice del riesame, non va necessariamente intesa come presenza fisica presso gli studi notarili al momento della sottoscrizione — evenienza alquanto improbabile per gli indagati — ma piuttosto come partecipazione al momento attraverso un controllo esercitabile anche rimanendo nelle vicinanze degli studi, come peraltro emerso dalle indagini.
Si tratta, ad avviso della Corte, di motivazione coerente, che attesta la sussistenza del fumus del reato anche con riferimento al concorso del ricorrente. Il ricorso si configura pertanto come mera rivalutazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità, ove possono essere fatte valere solo violazioni di legge. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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