Lavoro carcerario fuori dallo ius postulandi del funzionario ex art. 417-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30773 del 23.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 417-bis cod. proc. civ., di portata derogatoria e insuscettibile di applicazioni analogiche, è perimetrato sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, quinto comma, cod. proc. civ. Fra questi non è annoverabile il lavoro carcerario, al quale si applicano i criteri dell’art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che è irrituale la costituzione in primo grado del Ministero a mezzo di un proprio funzionario, sicché l’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata non può essere esaminata. Non è invocabile l’art. 182 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 149/2022, che non consente di sanare la radicale inesistenza della difesa tecnica, riconducibile alla mancanza della procura.

Il Fatto

Una lavoratrice detenuta proponeva domanda al Tribunale di Roma per il riconoscimento dell’adeguamento della mercede corrisposta per il lavoro svolto dal giugno 2010 al giugno 2016. Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione, accoglieva integralmente la domanda.

La Corte d’Appello di Roma riformava la decisione, accogliendo l’eccezione sollevata dal Ministero in primo grado, costituitosi tramite un funzionario ai sensi dell’art. 417-bis cod. proc. civ. La lavoratrice ricorreva per cassazione con sette motivi; il Ministero restava intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia il difetto di ius postulandi in capo al funzionario ministeriale, con conseguente impossibilità di tener conto dell’eccezione di prescrizione. La Corte lo ritiene fondato e si pone in continuità con propri precedenti (Cass. Sez. L n. 2092 del 2024; Cass. Sez. L n. 27372 del 2024).

Il Collegio ricostruisce la sfera applicativa della norma processuale. L’art. 417-bis cod. proc. civ. ha carattere derogatorio e non tollera estensioni analogiche. Esso riguarda le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni richiamate dal quinto comma dell’art. 413 cod. proc. civ. Il lavoro carcerario non rientra in tale perimetro e resta disciplinato dai criteri del secondo comma della medesima disposizione.

La Corte esclude altresì il ricorso all’art. 182 cod. proc. civ. Quest’ultimo, nella versione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis, non permette di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle lite, che incide sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale e ne impedisce ab origine gli effetti. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 37434 del 2022.

Il caso concreto non integra l’ipotesi del difensore privo di procura o con procura nulla. Si è verificato il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio tramite un dipendente dell’amministrazione al di fuori dei casi consentiti: fattispecie estranea all’art. 182 cod. proc. civ., che concerne l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato, non la radicale mancanza della difesa tecnica.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure sulla prescrizione, su cui si incentrava l’appello del Ministero, che avrebbe dovuto essere disattesa per l’irritualità della costituzione in primo grado. Quanto al settimo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per la novità della questione e per il difetto di autosufficienza, non essendo indicato l’atto in cui la questione sarebbe stata dedotta in sede di merito. Il ricorso è quindi accolto nei limiti della motivazione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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