Inesistente la procura del funzionario: eccezione di prescrizione irricevibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21010 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative al lavoro carcerario non trova applicazione l’art. 417 bis cod. proc. civ., che consente alle pubbliche amministrazioni di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti solo nei rapporti di lavoro pubblico di cui all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ.. Ne deriva che il Ministero della Giustizia che si costituisca a mezzo di un funzionario delegato è privo di ius postulandi e versa in una situazione equiparabile a quella della parte che si difenda da sé. L’attività processuale così compiuta è inutilizzabile e non è sanabile ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ., che presuppone una procura esistente ma viziata. Conseguentemente è irricevibile l’eccezione di prescrizione formulata dal funzionario, non potendo la successiva costituzione dell’Avvocatura dello Stato attribuire retroattivamente effetti a un atto viziato ab origine.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, aveva svolto attività lavorativa all’interno di diversi istituti penitenziari dal settembre 2004 al giugno 2020, con mansioni varie, chiedendo l’adeguamento della mercede corrisposta.
Il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di prescrizione del Ministero per l’irritualità della costituzione a mezzo del funzionario, aveva accolto la domanda condannando l’Amministrazione al pagamento di euro 9.060,93. La Corte d’appello di Roma ha riformato la pronuncia, ritenendo rituale la costituzione e maturata la prescrizione quinquennale per i periodi lavorati fino al maggio 2016, riducendo la somma a euro 2.929,18. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, relativo alla legittimazione del funzionario delegato dalla pubblica amministrazione. Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile l’art. 417 bis cod. proc. civ. e aveva concesso termine ex art. 182 cod. proc. civ. per la regolarizzazione, seguita dalla costituzione tramite Avvocatura dello Stato. La Corte d’appello aveva poi accolto l’eccezione di prescrizione, originariamente sollevata proprio dal funzionario.
Il Collegio ricostruisce la portata della norma. L’art. 417 bis cod. proc. civ. disciplina la difesa delle pubbliche amministrazioni nei rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ.. Si tratta di disposizione derogatoria rispetto alla regola generale della difesa tecnica e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. Richiamando un orientamento consolidato in tema di competenza territoriale, la Corte ribadisce che il lavoro carcerario non integra un rapporto di lavoro pubblico: le prestazioni, pur rese sotto la gestione degli istituti di pena, si svolgono nell’ambito di una struttura aziendale e danno luogo a un rapporto di lavoro privato. Nessuna applicazione, dunque, dell’art. 417 bis cod. proc. civ.
Posta l’irritualità della costituzione, resta da stabilire se sia sanabile ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ. Il testo applicabile, anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022 e successivo alla legge n. 69 del 2009, consente la regolarizzazione dei vizi di rappresentanza e della nullità della procura. Le Sezioni Unite n. 37434 del 2022 hanno chiarito che la sanatoria riguarda le procure conferite ma nulle, non quelle inesistenti.
La Corte ritiene che nella specie non vi fosse procura, neppure invalida. Il funzionario privo di ius postulandi va equiparato a una parte che si difende da sé: la sua attività è viziata ab origine e non produce alcun effetto giuridico. La sanatoria presuppone la costituzione del soggetto o del suo procuratore e non permette di integrare la posizione di un soggetto diverso, mirando solo all’integrazione dei poteri di un avvocato già abilitato.
Il secondo motivo è quindi accolto e l’eccezione di prescrizione, su cui si incentrava l’appello, deve essere disattesa. Assorbito il primo motivo, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento di euro 9.060,93 oltre interessi e rivalutazione, con spese di tutti i gradi a carico della soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.