Bancarotta fraudolenta: prova della distrazione e posizione di garanzia del fallito (Cass. pen. Sez. V n. 36668 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza la natura dell’atto negoziale con cui il distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso le azioni concorsuali. La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni medesimi, in ragione della posizione di garanzia che l’imprenditore assume verso i creditori. Il regime tributario semplificato previsto per le imprese minori non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, integra la bancarotta fraudolenta documentale.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo nei confronti del titolare di una ditta individuale, dichiarata fallita nel dicembre 2017, riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Gli si contestava di avere omesso di tenere aggiornato il libro degli inventari, non consentendo la ricostruzione delle sorti dell’azienda, e di avere ceduto l’azienda — con un contratto mai formalizzato — a una società, a un prezzo convenuto ma non corrisposto, mantenendo poi la disponibilità dei beni per la prosecuzione dell’attività sotto una diversa ditta.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione di legge sulla natura simulata della cessione, la contraddittorietà della motivazione rispetto all’assoluzione del coimputato cessionario, la mancata motivazione sulla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e l’illogicità del giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La Motivazione della Corte
La Sez. V ha ritenuto il ricorso non fondato. L’affermazione di responsabilità per la bancarotta distrattiva è stata fondata sul mancato rinvenimento, da parte della curatela, dei beni costituenti il patrimonio dell’azienda. Il primo giudice aveva spiegato che l’affermazione di responsabilità si basa sulla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, onere gravante sull’imputato, che non ha chiarito quale sorte avessero avuto i beni aziendali né in sede di indagini, né durante la procedura fallimentare, né nel giudizio di merito.
La Corte territoriale ha aggiunto che la cessione era priva di tracciabilità e, come tale, non credibile, per totale mancanza di formalizzazione anche fiscale, non essendo stato sottoscritto alcun accordo né emessa fattura, e per l’assenza di azioni di recupero da parte del cedente. Di fronte al dato oggettivo che l’azienda è risultata privata dei beni strumentali e inoperativa, la tesi del raggiro subìto dal cessionario è stata giudicata recessiva: il ricorrente ha compiuto un’attività distrattiva, disfacendosi di tutti i beni aziendali senza incassare alcun corrispettivo.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (Sez. 5 n. 11095 del 13.02.2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17.04.2013, Rv. 255385). L’indirizzo si fonda sulla posizione di garanzia dell’imprenditore verso i creditori, che confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni. La perdita ingiustificata del patrimonio integra l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie. Tali considerazioni giustificano la sola apparente inversione dell’onere della prova, in ragione anche dell’obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge fallimentare (Sez. 5 n. 7588 del 26.01.2011, Rv. 249715).
Parimenti infondata è la doglianza sulla bancarotta documentale. Il regime di contabilità semplificata vale solo ai fini contabili e non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che l’inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, integra la fattispecie incriminatrice (Sez. 3 n. 24152 del 08.04.2019, Rv. 276273).
Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale puntualmente individuato gli elementi fattuali dell’intento fraudolento, tali da escludere la riqualificazione in bancarotta semplice. La sentenza di merito non è tenuta ad analizzare approfonditamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento (Sez. 4 n. 26660 del 13.05.2011, Rv. 250900). Il terzo motivo è manifestamente infondato, costituendo la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento espressione del potere valutativo del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio (Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269). Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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