Querela tempestiva oltre i termini se pendente approfondimento (Cass. pen. Sez. 2 n. 3777 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148, comma 2-bis, d.lgs. n. 209/2005, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen., che decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. La norma speciale non comprime lo spatium deliberandi, ma individua il momento da cui far decorrere il termine, senza prioritario riguardo alla sola piena conoscenza dell’illecito. La proposizione della querela entro il suddetto termine è condizione di procedibilità; la sua osservanza va verificata alla luce della comunicazione effettivamente inviata dall’impresa assicuratrice.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen., per avere avanzato alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento danni relativa a un sinistro mai avvenuto. Avverso la sentenza d’appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi principali, l’erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 148 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), con riferimento alla valutazione della missiva inviata dalla compagnia in data 12.12.2018 e alla conseguente ritenuta tempestività della querela.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, quando sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148 d.lgs. n. 209/2005, il termine per la proposizione della querela decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti. La norma, nell’interpretazione consolidata, non deroga al termine ordinario, ma ne chiarisce il dies a quo, evitando che l’assicurato possa essere penalizzato dall’attivazione della speciale procedura.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la non applicabilità dell’art. 148, comma 2-bis, in quanto la lettera del 12.12.2018 non conteneva alcun riferimento alla necessità di condurre approfondimenti. Tuttavia, anche volendo ammettere l’applicabilità della norma, la querela presentata il 18.01.2019 sarebbe comunque tempestiva, non essendo decorsi i novanta giorni dalla comunicazione.
Quanto ai restanti motivi, la Corte ha ricordato che la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado formando un unico complessivo corpo argomentativo, con la conseguenza che il giudice del gravame non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente che abbia spiegato in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento. Ne deriva l’inammissibilità delle doglianze che criticano la persuasività della motivazione o sollecitano una diversa valutazione delle prove, riservata al giudice del merito.
Con specifico riferimento all’inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato, la questione è stata ritenuta superata dalla circostanza che lo stesso investigatore era stato sentito come testimone. La mancata assunzione del teste indicato dalla difesa è stata poi correttamente valutata come richiesta tardiva e non decisiva, alla luce delle numerose contraddizioni emerse tra le versioni dei fatti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
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Nota della Redazione
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