Ottemperanza al giudicato Pinto e penalità di mora non configurabile per genericità (TAR Puglia n. 898 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 costituiscono presupposti della domanda e ne fondano la ricevibilità quando decorsi infruttuosamente. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo per mancata opposizione nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione e nomina commissario ad acta per il caso di inerzia. La penalità di mora non è configurabile quando la relativa richiesta sia generica e comunque, nei giudizi di ottemperanza per pagamento di somme, essa decorre solo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, ai sensi dell’art. 114, lett. e), cod. proc. amm., secondo periodo.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il ricorso ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato, previa dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e le modalità di riscossione prescelte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato e non opposto.
Ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, nonché del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Tali adempimenti hanno reso la domanda ricevibile.
Nel merito il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali. Ha fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni.
In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, il Collegio ha escluso la corresponsione di un compenso specifico al commissario.
Ha invece disatteso la domanda di penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo, sia per la genericità della richiesta sia in ragione dell’art. 114, lett. e), cod. proc. amm., secondo periodo, che nei giudizi per pagamento di somme ne fa decorrere l’operatività dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. L’accoglimento ha comportato la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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