Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 98 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, non opposto nel termine, acquista valore di cosa giudicata ed è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica e del termine semestrale dalla trasmissione delle dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento delle somme liquidate, oltre interessi. Per il caso di persistente inadempimento si nomina commissario ad acta, senza compenso ulteriore in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Lecce aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, di somme differenziate in favore di ciascuno, oltre interessi legali e spese.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese ostative all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità del rito. Il decreto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata; è stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del titolo.
Il giudice verifica poi il presupposto temporale dell’ottemperanza. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo.
Analogo accertamento riguarda gli oneri dichiarativi imposti dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. I ricorrenti hanno reso la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare residuo e le modalità di riscossione prescelte. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione, senza che il pagamento sia stato eseguito.
Ne deriva l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il Collegio fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, con riconoscimento delle spese vive successive al decreto per copie, notifiche e certificazione del passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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