Accesso agli atti e specificazione documenti inesistenti (TAR Puglia n. 1461 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 non può trovare tutela in sede giurisdizionale ex art. 116 c.p.a. quando l’istante, pur invitato dall’Amministrazione a specificare l’oggetto della propria richiesta, non fornisca alcun riscontro, preferendo adire il giudice. L’ostensione non può essere ordinata neppure con riferimento a documenti che l’Ente dichiari inesistenti o già messi a disposizione dell’interessato, qualora non venga introdotto un principio di prova della loro esistenza e della loro detenzione da parte della pubblica amministrazione. È altresì inammissibile la domanda di accesso che, in sede di motivi aggiunti, ampli l’oggetto dell’originaria istanza, richiedendo documenti ivi non menzionati.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese di un appalto di servizi di ingegneria e architettura, riceveva dal Comune la comunicazione di avvio della procedura di risoluzione contrattuale per presunte non conformità del progetto. L’operatore economico presentava quindi una prima istanza di accesso, riscontrata dall’Amministrazione, e una seconda istanza, volta ad ottenere, tra l’altro, i progetti di fattibilità, la documentazione relativa all’attività di verifica e validazione, nonché la corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e il Ministero dell’Interno.
Il Comune riscontrava la seconda richiesta osservando che parte della documentazione era già nella disponibilità del RTP e chiedendo di specificare ulteriormente l’istanza con riferimento ad alcuni documenti. La società, senza fornire tale specificazione, impugnava le note comunali, proponendo motivi aggiunti avverso la successiva relazione istruttoria, nella quale l’Ente ribadiva di aver osteso gli atti ostensibili e dichiarava inesistenti quelli non esibiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’istanza di accesso del 4.8.2025 è stata riscontrata dal Comune con nota dell’8.8.2025, con cui l’Ente, lungi dal negare l’accesso, ha invitato la ricorrente a specificare la richiesta in relazione ad alcune categorie di documenti. Tale richiesta interlocutoria non ha ricevuto riscontro, poiché la società ha preferito instaurare il giudizio. Il Collegio ritiene che, a fronte di una sollecitazione dell’Amministrazione finalizzata a verificare i presupposti dell’accesso, l’inerzia dell’istante legittimi il diniego di ostensione.
Quanto ai documenti per i quali la società insiste, il Comune ha eccepito la inesistenza degli stessi o la loro già avvenuta esibizione. Il Tribunale osserva che non può essere ordinata l’esibizione di atti che l’Amministrazione afferma di non detenere o di aver già messo a disposizione, quando non sia stato introdotto un principio di prova della loro esistenza. La mera allegazione dell’interessato non è sufficiente a fondare l’ordine di ostensione, dovendo l’istanza di accesso essere supportata da elementi che ne dimostrino la fondatezza.
Il Collegio dichiara infine inammissibile la domanda di accesso per la parte in cui, solo con i motivi aggiunti, la ricorrente ha richiamato documenti quali “computi metrici estimativi, quadri economici e analisi dei costi”, non menzionati nell’elenco dei documenti indicati nell’istanza del 4.8.2025. L’ampliamento dell’oggetto della richiesta in sede processuale non è consentito, poiché l’accesso deve essere esercitato con specifica indicazione dei documenti desiderati.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bari.
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Nota della Redazione
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