Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 900 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, quando sia stato notificato all’amministrazione e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso del ricorrente e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma a titolo di equa riparazione, oltre spese del procedimento liquidate e distratte in favore del difensore.
Il decreto veniva notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto.
Il giudice verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione, senza che sia stato eseguito il pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001. Nel merito, dunque, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per l’adempimento il Collegio fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina inoltre, fin da ora, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto al compenso, il TAR esclude che sia dovuto alcunché al commissario, in applicazione del principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, al rimborso delle spese vive accessorie e del contributo unificato, in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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