Sindacato sul giudizio ANVUR di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (Cons. Stato n. 5175 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica assai ampia e non sono sostituibili dal giudice amministrativo. Il sindacato giurisdizionale è ammesso solo ove dette valutazioni siano affette da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare un sindacato di merito o sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 cod. proc. amm. Il giudizio di non idoneità che si fondi su carenza di originalità e innovatività della produzione scientifica, in coerenza con l’art. 4 del d.m. n. 120/2016, supera il vaglio di legittimità. La mancata produzione in giudizio delle pubblicazioni non inficia il giudizio quando le censure siano state comunque formulate e confutate. In tema di spese, la condanna del soccombente segue il criterio della soccombenza e non richiede ampia motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale di Letteratura Italiana, tornata 2018/2020. All’esito, la Commissione ha ritenuto all’unanimità che il candidato non possedesse la maturità scientifica necessaria, valorizzando la riproposizione di interpretazioni consolidate e la concentrazione editoriale dei lavori.

Il candidato ha impugnato il giudizio negativo davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso, rilevando la genericità di parte delle censure e l’incompletezza dell’istruttoria documentale. Propone quindi appello, contestando l’iter logico-giuridico della sentenza e la condanna alle spese di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza. Muove dal limite del sindacato sulle valutazioni espressive di discrezionalità tecnica: esso è ammesso solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, come affermato dalla giurisprudenza consolidata richiamata (Sez. VII n. 6416 del 2023, Sez. VII n. 9263 del 2022, tra le altre). Restano inammissibili le censure volte a un sindacato sostitutorio fuori dai casi dell’art. 134 cod. proc. amm.

Quanto al primo motivo, la mancata produzione in giudizio delle pubblicazioni è circostanza ininfluente: non ha impedito al ricorrente di formulare le censure né al giudice di esaminarle. Soprattutto, la produzione non poteva costituire lo strumento per pretendere un inammissibile sindacato sostitutorio sui giudizi della Commissione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina del d.m. n. 120/2016: l’art. 3, comma 2, richiede per la seconda fascia la maturità scientifica, intesa come positivo livello di qualità e originalità dei risultati; l’art. 4 individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui l’originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo. La Commissione ha riconosciuto il raggiungimento di due valori-soglia, ma ha plausibilmente ravvisato un limitato valore innovativo, una limitata diffusione e una collocazione editoriale non di primo livello.

La doglianza sul richiamo alla “maturità scientifica piena” non convince: al di là della formulazione nominalistica, il giudizio del Commissario è coerente con i criteri della seconda fascia, avendo ravvisato la carenza dei requisiti di originalità e innovatività di cui all’art. 4, comma 1, lett. c). Parimenti infondate sono le censure sulla concentrazione tematica su Dante e Montale e sull’uso dei parametri di ampiezza e varietà: la constatazione è unanime e muove dall’analisi dei contenuti, e i giudizi individuali contengono ulteriori profili critici attinenti al merito.

È smentita in fatto la doglianza sull’omesso esame delle due pubblicazioni: i giudizi dei Commissari dimostrano che esse sono state analizzate e ricondotte ai due filoni tematici. Il giudizio collegiale non è lacunoso né contraddittorio e non presenta i vizi che soli ne consentono la sindacabilità. Infine, la condanna alle spese di primo grado è corretta applicazione del criterio della soccombenza ex artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., non richiedendo ampia motivazione in caso di vittoria. In appello le spese sono compensate per le peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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