Cognome materno straniero e declinazione di genere secondo la lingua d’origine (Cons. Stato n. 7392 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del Prefetto sull’istanza di aggiunta del cognome materno ex art. 89 d.P.R. n. 396/2000 è potere discrezionale che bilancia l’interesse dell’istante con quello pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Quando il cognome da aggiungere è straniero, la sua idoneità identificativa non si misura con un parametro giuridico-formale, ma con il significato culturale proprio della lingua di origine e con la percezione sociale media. Assentire l’aggiunta del cognome materno imponendo la sola declinazione femminile a un soggetto di genere maschile lede la funzione identitaria del cognome e produce, per eterogenesi dei fini, un effetto decettivo: il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere. L’amministrazione non può opporre il solo rilievo ostativo della declinazione di genere, perché l’art. 89 tutela anche i significati aggiuntivi del cognome, tra cui la valorizzazione del ramo materno e la sua continuità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di aggiungere al cognome paterno quello della madre, di origine russa. Il cognome materno, letteralmente, è la declinazione femminile del corrispondente cognome maschile: l’istante, di sesso maschile, chiedeva perciò l’aggiunta nella declinazione maschile, a tutela della propria identità personale.
La Prefettura ha respinto l’istanza e il TAR Lazio ha confermato il diniego, ritenendo che l’aggiunta potesse avvenire solo nella versione originaria, al femminile, e che l’ordinamento italiano non conosca alcun collegamento tra cognome e genere del portatore. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU e dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, oltre a eccesso di potere e difetto di motivazione. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 4578/2025, che qualifica il potere prefettizio come discrezionalità da esercitare bilanciando l’interesse dell’istante con quello pubblico alla funzione identificativa del cognome. Richiama poi la Corte cost. n. 53/2025, che ha letto l’onere di esporre le “ragioni a fondamento della richiesta” come indice della possibile discrasia tra funzione identitaria e significati aggiuntivi del cognome, e la sentenza n. 4900/2025 della stessa Sezione, che colloca il cognome tra i valori coperti dall’art. 2 Cost. e impone alla P.A. un esame scrupoloso della richiesta.
Nel caso concreto l’interesse dell’appellante — valorizzare il ramo materno ed evitarne l’estinzione — è stato ritenuto meritevole di tutela. Non si configura quindi una reale dialettica con la funzione identitaria, che la Consulta ha chiarito non essere esclusiva né decisiva.
Il primo profilo di illegittimità riguarda l’assunto secondo cui l’ordinamento italiano non consentirebbe di declinare il cognome in funzione del genere. L’affermazione è corretta in astratto ma fuorviante: una volta ammessa l’aggiunta di un cognome non italiano, essa va operata secondo le regole linguistiche e culturali della lingua di origine. La riconoscibile origine russa del cognome rende mediamente percepibile il contrasto tra il genere maschile del soggetto e la declinazione femminile: si lede così la dimensione identitaria che l’amministrazione pretendeva di proteggere.
Il parametro, chiarisce il Collegio, non è giuridico-formale ma sociale e culturale: la questione non è se l’ordinamento conosca un nesso tra cognome e genere, ma se nella società italiana sia diffusa la consapevolezza che i cognomi russi si declinano in funzione del genere. La risposta è affermativa secondo l’id quod plerumque accidit. Imporre la declinazione femminile produrrebbe un effetto decettivo, integrante i vizi di eccesso di potere dedotti.
Il secondo profilo attiene ai significati aggiuntivi del cognome tutelati dall’art. 89: l’amministrazione non poteva limitarsi a opporre il rilievo ostativo della declinazione di genere, che non esaurisce le ragioni legittimanti la pretesa. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e annullamento del provvedimento; le spese del doppio grado sono compensate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., come risultante dalla Corte cost. n. 77/2018.
Nota della Redazione
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